Investigazioni Private: Segreto professionale e Privacy

Investigazioni Private: Segreto professionale e Privacy

INVESTIGAZIONI PRIVATE

SEGRETO PROFESSIONALE E PRIVACY

Oggi vogliamo affrontare un argomento estremamente delicato che riguarda le investigazioni private, il segreto professionale e la privacy

Alcuni Clienti che si rivolgono alla nostra Agenzia Investigativa per avere un preventivo di spesa relativamente ad un progetto di indagine, pensano che l’investigatore privato possa intercettare telefonate, utilizzare microspie, registrare conversazioni mediante l’utilizzo di microfoni direzionali e quant’altro.

E’ bene chiarire una volta per tutte che questi sono dei reati. La nostra è una professione estremamente complessa e delicata. Investigatore privato non ci si improvvisa. E’ importante chiarire che la ricerca della verità si basa sul delicato equilibrio del rispetto della legge e della deontologia professionale.

Gli investigatori professionisti, i loro collaboratori, regolarmente autorizzati, sono sottoposti ad un insieme di prescrizioni comportamentali, ma soprattutto ad un codice etico che l’associazione professionale rappresentativa della categoria ha elaborato e che gli investigatori devono rispettare.

Questa associazione che rappresenta le Agenzie Investigative in tutto il territorio nazionale è la Federpol Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza.

Quali sono le disposizioni di legge?

E’ bene chiarire quali sono le disposizioni di legge in particolare, per quanto riguarda il segreto professionale. Il cliente in genere teme di veder rivelata la propria identità ma soprattutto le proprie intenzioni.

Il rapporto contrattuale tra l’investigatore ed il richiedente è vincolato da precise norme deontologiche e disposizioni di Legge. https://www.federpol.it/codice-deontologico-federpol/

Il segreto professionale dell’investigatore privato è un obbligo disciplinato da precise norme che sono una garanzia per il cliente che si affida alla nostra Agenzia Investigativa, ma soprattutto, si affida alla nostra discrezione e professionalità.

La nostra Agenzia Investigativa mantiene il segreto professionale su tutte le informazioni e su tutti i dati che vengono acquisiti durante le attività di indagini.

Il diritto alla Privacy

La nostra Agenzia Investigativa rispetta il diritto alla privacy delle persone che vengono coinvolte nelle attività di investigazioni private. Eliminiamo tutte le informazioni che sono eccedenti e non pertinenti rispetto all’incarico che ci viene conferito dal cliente.

Inoltre, nel caso delle indagini difensive, l’investigatore privato autorizzato ha facoltà di avvalersi del segreto professionale e in sede processuale non può essere obbligato a deporre su quanto ha appreso in ragione della propria professione. Tale facoltà si estende anche nel processo civile ed è disciplinata dall’Art. 249 del codice di procedura civile.

Questa news si rende doverosa e necessaria al fine di chiarire una volta per tutte quali sono il limiti della nostra professione, ma soprattutto, per quei potenziali clienti che hanno timore che venga violato in qualche modo il diritto alla privacy.

Non esitate a contattarci, la nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Il Sexting

Il Sexting

Il Sexting, divenuto una vera e propria moda, può essere causa di una separazione con addebito ?

Che cosa è il sexting?

Il termine sexting, derivato dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici), è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, testi, video e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite internet” (Fonte Wikipedia)

Il tradimento virtuale, nella fattispecie il sexting, è causa di addebito della separazione anche se non sfocia in una relazione sessuale ?

Potrebbe capitare che tua moglie o tuo marito ti abbiano scoperto mentre chattavi con una donna o con uomo che magari hai visto solo una volta oppure che non hai mai visto né conosciuto.
Anche se si tratta solo di una relazione via chat va precisato che affinchè si verifichi il sexting il contenuto deve essere fortemente erotico.
Al momento non affronteremo il discorso del reato di sexting è una problematica di cui ci occuperemo in un altro contesto, in quanto riguarda la consulenza criminologica e/o personologica.

Per quanto riguarda il Sexting, non è la prima volta che gli ermellini si trovano a dover affrontare il problema del tradimento virtuale, ovvero anche quello dell’iscrizione sui social network.
I Giudici della Suprema Corte, pertanto, sono giunti alla conclusione che anche il tradimento virtuale, nella fattispecie, il sexting può essere causa di addebito della separazione e contestuale risarcimento del danno.

I coniugi hanno l’obbligo di fedeltà reciproca, un dovere che nasce per legge in un modo automatico in seguito al matrimonio.
Nonostante possa sembrare un evento scontato comune a qualunque coppia unita sentimentalmente, in realtà la legge impone espressamente quest’obbligo esclusivamente alle coppie sposate.

Difatti, la fedeltà non va intesa in senso di semplice astinenza dai rapporti sessuali extraconiugali, ma consiste in un concetto più ampio e circoscritto e quindi impegna i coniugi a non tradire la fiducia reciproca, quindi neanche mentalmente.

Basta la violazione del rapporto di fiducia tra marito e moglie, oppure il semplice sospetto ? Ma come si può dimostrare se un coniuge tradisce virtualmente?

Le voci di popolo, (Vox Populi per significare che opinioni e giudizî popolari, o comunemente accettati, devono o possono ritenersi veri e giusti) quando fondate da un comportamento equivoco manifestato anche in pubblico, sono quindi causa di separazione con addebito.

Se ciò è vero, si può ben immaginare quale sia l’orientamento in merito a una chat, tanto più se dal contenuto fortemente erotico.

A tal proposito la nostra Agenzia Investigativa può suggerirti una serie di tecniche al fine di scoprire l’eventuale infedeltà virtuale senza che ci sia da parte tua un accesso fraudolento al  sistema informatico e quindi si configuri il reato contro l’altrui privacy che renderebbei nutilizzabili gli elementi di prova acquisiti.

Basta poco, in uno spazio stretto come l’abitazione scovare la doppia vita dell’altro, contatta la nostra Agenzia Investigativa e ti supporteremo.

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Lo studio e l’analisi criminologica o personologica nelle indagini difensive

Lo studio e l’analisi criminologica o personologica nelle indagini difensive

Studi e analisi criminologiche o personologiche nelle indagini difensive

Nell’articolo dell’8 novembre ’22, a cura di Maria Elena Masile (CIIE) abbiamo analizzato le tipologie di disturbi della personalità. In questa news, ci vogliamo soffermare brevemente sull’utilità dell’analisi criminologica e/o personologica nell’ambito delle indagini legate al processo penale e non solo.

Tra le scienze che riguardano il processo penale, la criminologia, riveste senza dubbio, un ruolo importantissimo. La valutazione del comportamento di una persona, quindi, la valutazione sul piano del diritto penale è sicuramente legata alla sua personalità.

Il criminologo investigativo svolge un’attività in sintonia con l’investigatore privato, quindi, deve avere un padronanza delle tecniche investigative e conoscere perfettamente le metodologie di investigazione, sia scientifica e non, mentre, il criminologo forense agisce entrando nel merito degli aspetti psicologici e sociologici.

Questa disciplina si sposa perfettamente con la psicologia investigativa,  ma di questo argomento ne parleremo in un’altra news dove spiegheremo che cosa è la psicologia investigativa e l’utilità di questa scienza.

L’analisi del criminologo, supporta quando è necessario l’avvocato o l’investigatore privato nella strategia del processo penale.
Le due attività, quella investigativa e quella forense, sono concatenate e riguardano il medesimo contesto, ovvero, quello giudiziario.

In Italia Il criminologo può effettuare perizie criminologiche?

E’ bene precisare che l’analisi criminologica non è da confondere con la consulenza criminologica. In Italia, contrariamente ad altri paesi europei, nell’ambito del processo penale, la perizia criminologica è vietata così come quella psicologica.

Le perizie sul presunto reo o sulla vittima o su eventuali testimoni possono essere effettuate solo ed esclusivamente da psicologi e psichiatri e solo quando disposte dal giudice nell’ambito del processo penale, mentre, la criminologia nell’ambito delle investigazioni private è la scienza che studia i reati, gli autori dei reati, le loro vittime, i tipi di condotta criminale ed anche la conseguente reazione sociale, le forme possibili di prevenzione e controllo delle fattispecie di reato.

Un investigatore privato può affinare le sue competenze nell’ambito delle indagini difensive e non solo, con una buona conoscenza della criminologia investigativa.

Come può intervenire la nostra Agenzia Investigativa?

Si pensi al caso della violenza in famiglia nel  corso di una separazione giudiziale o dello stalking, oppure come nel caso delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, argomento che abbiamo già trattato nelle nostre news a cura della nostra collaboratrice blogger la dott.ssa Cristiana Sarritzu, argomento al quale rimandiamo per eventuali approfondimenti.

E’ necessario: conoscere, capire ed intervenire.

Non esitare a contattare la nostra Agenzia Investigativa, anche solo per una consulenza, sapremo darti i giusti suggerimenti e supportarti nelle tua scelte.

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Il ruolo e la funzione del consulente tecnico

Il ruolo e la funzione del consulente tecnico

Il ruolo del consulente tecnico non deve essere confuso con quello dell’investigatore privato.

Nel processo penale il consulente tecnico e l’investigatore privato hanno ruoli ben distinti e separati ma il più delle volte interagiscono tra di loro.
Il Consulente Tecnico deve essere nominato ogni volta che l’investigatore privato o il difensore ritengono sia necessario.
La nomina del consulente tecnico richiede una particolare attenzione, in quanto il difensore, talvolta, di concerto con l’investigatore privato, devono redigere l’atto di nomina, formulando con esattezza il quesito che si intende porre al consulente tecnico.

Una erronea consulenza, può indurre il Giudice del merito ad un errore giudiziario.

Quali sono i compiti di un consulente tecnico e quali le sue finalità ?

Il fine non è quello di fornire una “stampella” , all’investigatore privato o al difensore, bensì un supporto di conoscenze tecniche ad entrambi per poter affrontare la fattispecie concreta e sostenere la tesi difensiva dell’avvocato.

Si pensi ad esempio alla consulenza tecnica nel caso di incidente stradale, dove il conducente viene accusato di omicidio stradale. In questo caso la nomina di un consulente tecnico si rende assolutamente necessaria per stabilire la dinamica dell’incidente, mentre, l’investigatore privato potrà supportare il consulente tecnico nel caso di false dichiarazioni rese dai testimoni.

Nel corso degli anni la nostra Agenzia Investigativa ha analizzato, in più di una occasione, problematiche relative al caso di sinistri stradali mortali proprio con l’ausilio del consulente tecnico, nella fattispecie un ingegnere.

Il risultato è stato ottimo, la conseguenza: “assoluzione del presunto autore del reato perché il fatto non sussiste”.

Sia l’investigatore privato che il consulente tecnico, sul deontologicamente corretto , non possono e non devono assolutamente esprimere una valutazione che sia favorevole alla tesi difensiva del difensore e quindi avere un interesse di parte ma devono concordare la tesi difensiva con il difensore e attenersi scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni di entrambi i professionisti e quindi:

  1. Attenersi alle disposizioni di legge sulle indagini difensive
  2. Avvalersi di personale competente  nell’espletamento dell’incarico professionale conferito
  3. Acquisire la documentazione necessaria
  4. Concordare la linea difensiva con l’investigatore privato

Qualora la consulenza tecnica abbia un risultato sfavorevole, il consulente dovrà riferire sia all’investigatore privato che al difensore per poter concordare insieme una nuova attività difensiva alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti.

La nostra Agenzia Investigativa, collaborando con i più importanti studi legali e con professionisti di spessore è in grado di poter fornire le indicazioni necessarie per poter operare la scelta dei consulenti tecnici più indicati per ogni singola fattispecie concreta.

Non esitate a contattarci, sapremo darvi le indicazioni necessarie per poter interagire sia con il difensore che con l’eventuale consulente tecnico che possa supportarvi.

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Le indagini difensive dell’investigatore privato

Le indagini difensive dell’investigatore privato

Le indagini difensive dell’investigatore privato, ruolo e funzione

E’ bene premettere che l’investigatore privato, riveste per il difensore, lo stesso ruolo che la polizia giudiziaria, riveste per le indagini condotte dal pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.
L’avvocato, in certi casi, può delegare l’investigatore privato per lo svolgimento di alcune attività difensive.

Quali sono le modalità di esecuzione dell’incarico professionale relativo alle indagini difensive ?

Dopo la nomina e quindi la delega da parte dell’avvocato, lo Studio Masile, riferirà costantemente al difensore sulle attività svolte, in particolare sulle indagini che devono essere svolte o meno nelle fase relativa alle investigazioni difensive nella trattazione del processo penale.

Tra i più importanti indichiamo:
1) L’invito a rendere dichiarazioni ai sensi degli articoli 190, 327 bis e 391 bis e ss del cpp
2) Verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti
3) Verbale di accertamento dello stato dei luoghi
4) Istanza di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 391 septies e 391 decies co.II c.p.p.

L’investigatore privato, nella fattispecie, la nostra Agenzia Investigativa, nella fase “preliminare” delle indagini, si deve attiene scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni del difensore, in quanto, la sua funzione è quella di collaborare con l’avvocato nella formazione della prova nella fase dibattimentale e quindi di rendere chiari ed inconfutabili tutti gli elementi di prova acquisiti.

La nostra Agenzia Investigativa è autorizzata dall’Ufficio Territoriale del Governo a svolgere le indagini difensive secondo la normativa prescritta dal Codice di Procedura Penale

Quest’ultimo prevede il ruolo e la funzione dell’investigatore privato e si attiene scrupolosamente a tutte le norme di legge sulle predette indagini, ivi comprese quelle in materia di tutela dei dati personali e del segreto professionale.

Lo svolgimento delle attività delegate all’investigatore privato, verrà sempre monitorata insieme all’avvocato e/o al cliente che ha conferito lo specifico l’incarico professionale, proprio per evitare che si verifichino ritardi o inadempimenti nell’esecuzione.

Nelle prossime news affronteremo gli argomenti tecnici relativi alle investigazioni difensive e le modalità di reperimento degli elementi probatori finalizzati a tale tipo di attività, ivi compresa anche la consulenza criminologica psicologica e personologica, nell’ambito delle predette indagini.

Per eventuali consulenze potete contattare il nostro Studio, il quale, è in continuo contatto con i più importanti studi legali in Italia ed all’estero.

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