GPS: attenzione all’utilizzo improprio

GPS: attenzione all’utilizzo improprio

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni Private. Attenzione all’uso improprio!

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è legittimato dal DM 269/10, i dati raccolti non valgono come elementi di prova in sede di giudizio se non sono integrati da una relazione dall’attività investigativa.

Il GPS, ovvero il localizzatore satellitare, è uno strumento che viene utilizzato di frequente nelle investigazioni private. Il GPS è di grande aiuto nel momento in cui si deve pedinare una persona, sempre che vi sia un interesse legittimo da parte di chi richiede le indagini e contestualmente sottoscrive un regolare mandato professionale.

Con il Global Positioning System, è possibile conoscere il luogo in cui si trova il veicolo che in genere viene utilizzato dal soggetto pedinato. Il localizzatore viene solitamente istallato nell’autovettura dell’interessato e consente all’investigatore di individuare i suoi spostamenti.

Se partiamo dal presupposto che pedinare una persona non costituisce un reato, se chi lo  effettua è in possesso delle prescritte  autorizzazioni, si tratta di una tipologia di attività estremamente delicata, la quale, se svolta abusivamente dagli investigatori fai da te può comportare una fattispecie di reato, assai grave in genere stalking e/o molestie.

L’uso del GPS nelle investigazioni viene legittimato dal DM n.269 del 1° dicembre 2010.

All’art. 5, comma 2, è infatti espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di
cui ai punti da:
a.I) (attività di indagine in ambito privato);
a.II) (attività di indagine in ambito aziendale);
a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale);
a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo);

I soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche tramite i propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del regolamento di esecuzione TULPS, attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Il pensiero della Suprema Corte di Cassazione

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è stato oggetto di diverse sentenze degli per  quanto riguarda la possibile violazione della legge sulla privacy

I giudici hanno legittimato l’uso del  localizzatore in quantoquesto strumento non interferisce con il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, né tantomeno implica violazione del domicilio altrui.

Attenzione! I dati pervenuti durante il “pedinamento elettronico” non valgono come prova in sede di giudizio. Conoscere la posizione dell’auto non significa necessariamente conoscere la posizione della persona fisica che conduce il veicolo.

Le informazioni fornite dal localizzatore quindi dovranno essere integrate con gli altri elementi di prova, quali foto e video, raccolti personalmente dagli investigatori durante le attività di indagine.

Il nostro consiglio è non improvvisatevi investigatori privati; rivolgetevi alla nostra Agenzia Investigativa e sapremo darvi il giusto supporto professionale.

Non esitate a contattarci, perchè sicuramente troveremo una soluzione al vostro problema.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Investigazioni private “fai-da-te”

Investigazioni private “fai-da-te”

Investigazioni Private “fai da te”? Evitatele come la peste!

Durante i colloqui con alcuni clienti, ma non tutti, ci capita spesso di dover sentire delle frasi come ad esempio:perché non mi assume ? oppure ho sbagliato lavoro, dovevo fare l’investigatore privatoo ancora peggio “ho messo un GPS a mio marito/compagno”

Alcune frasi poi ci fanno tremare! Come ad esempio: “posso intercettare le conversazioni ?

Il nostro consiglio è lasciate perdere le investigazioni private fai-da-te!
Evitate di mettervi nei guai e dimenticate lo stereotipo dello 007.

Quando si ha il sospetto che vi sia un relazione extraconiugale sottostante si pensa di tutto, ma soprattutto si combina di tutto come ad  esempio:

Si chiede la macchina in prestito all’amica per dare inizio a investigazioni private fai-da-te, fare un pedinamento, scattare fotografie. L’istinto vi spinge ad investigare, lanciarvi in pedinamenti imbarazzanti o addirittura, ancor più grave, acquistare degli strumenti tecnologici come nei film di 007 e quindi microregistratori, microtelecamere o addirittura microspie facilmente reperibili su internet, strumenti che tra l’altro, rendono le fonti di prova non utilizzabili nel corso del giudizio di separazione, in quanto acquisite illecitamente e quindi passibili di querela da controparte. Il tutto per non riuscire neppure a scovare eventuali segreti nascosti oppure confermare i sospetti.

Sia ben chiaro che neppure un investigatore privato autorizzato può effettuare intercettazioni, tanto meno utilizzare apparecchiature che possano violare la normativa sulla privacy. Gli elementi probatori devono essere acquisiti legittimamente affinché possano essere utilizzati in giudizio.

La prima cosa che pensa il partner quando tradisce è: “devo fare attenzione perché potrei essere pedinato!”

La soluzione per evitare, nella migliore delle ipotesi, il reato di esercizio abusivo della professione è ragionare ma soprattutto riflettere e, nel momento in cui i dubbi diventano assillanti o si verificano situazioni insostenibili, vi consigliamo di contattare la nostra Agenzia Investigativa al fine di evitare rischi inutili che potrebbero compromettere definitivamente il vostro equilibrio personale e familiare.

L’investigatore privato infatti è legittimato, in quanto professionista abilitato, da una autorizzazione Governativa, a svolgere tutte le attività necessarie per acquisire gli elementi di prova e svolgere le azioni per la tutela e per la salvaguardia dei vostri diritti e della vostra vita privata.

Oltre al reato di esercizio abusivo della professione, le azioni di cui sopra se messe in atto da un privato, concretano facilmente delle fattispecie penalmente rilevanti, per fare un esempio: l’art 660 c.p., “se per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, questo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516,00” oltre a tutte le fattispecie di reato per violazione della legge sulla privacy.

C’è chi poi si rivolge all’amico che si improvvisa investigatore privato; il così detto “abusivo”. A tale proposito vi è una casistica immensa e, a questo punto, si verifica l’aggravante di concorso di persone nel reato o addirittura un’associazione per delinquere (art. 416 c.p. punito con la reclusione da tre a sette anni).

Vale la pena di rischiare tutto questo ? Siamo a Vostra disposizione!
Non esitate a contattarci, perchè sicuramente troveremo una soluzione al vostro problema.

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