La verifica del piano genitoriale

La verifica del piano genitoriale

LA VERIFICA DEL PIANO GENITORIALE

Brevi riflessioni sulla prossima istituzione del tribunale unico per la famiglia e le persone

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

L’istituzione del Tribunale Unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata fissata per il 28 febbraio 2023.

Entro questa data il Governo dovrà varare quelle norme transitorie e di coordinamento indispensabili per la gestione dei processi ancora pendenti.
Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni e quindi:

  • riconoscimento/disconoscimento di figli,
  • separazioni,
  • divorzi,
  • affidamento di figli nati fuori dal matrimonio

Tra le materie di nuova attribuzione vi sarà la decadenza della responsabilità genitoriale, il riconoscimento dei figli nati da relazioni parentali, l’azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, l’affido temporaneo del minore, l’autorizzazione al matrimonio del minore, l’amministrazione del patrimonio del minore e la continuazione nell’esercizio dell’impresa.

La riforma andrà a incidere sulle regole applicabili ai processi che si celebreranno innanzi al tribunale unico e uniformandole sotto un unico procedimento. Non esisterà differenza tra procedimenti disciplinati dal codice per quanto riguarda la separazione ed il divorzio.

Questo argomento lo abbiamo già trattato nella nostra new sulla riforma Cartabia

Alla luce dell’entrata in vigore del Tribunale del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, vogliamo soffermarci su alcune brevi riflessioni, una delle quali, riguarda proprio la verifica del piano genitoriale.

Le innovazioni processuali e le indagini della nostra Agenzia Investigativa, Il piano genitoriale

Alcuni nostri assistiti ci contattano per  verificare se durante la turnazione, in caso di affido condiviso, uno dei coniugi rispetti le prescrizioni relative al provvedimento del Giudice, e quindi, la frequentazione della scuola, le attività ludiche e quant’altro possa essere utile ai fini della crescita dei minori figli.

Il piano Genitoriale

La novità importantissima, è il deposito del così detto “piano genitoriale”

Cosa è il piano genitoriale?

Il piano genitoriale dovrà essere strutturato descrivendo con esattezza gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, oltre che alle vacanze normalmente godute, in questo caso la nostra Agenzia Investigativa, specializzata nelle indagini familiari si occuperà della verifica dell’esatto adempimento del piano genitoriale. 

Il mancato adempimento del piano genitoriale potrebbe favorire l’affido prevalente e/o esclusivo ad uno dei due coniugi

A garanzia degli interessi dei minori, il Giudice potrà disporre, anche d’ufficio, la nomina di un curatore speciale proprio per la verifica dell’esatto adempimento del piano genitoriale. Sarà un processo più giusto che garantirà i diritti dei minori ma soprattutto del coniuge più debole.

Contattaci e verremo incontro a tutte le tue esigenze.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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L’investigatore privato può far annullare l’assegno di mantenimento?

“Il tribunale … dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”

 

Tale diritto sussiste fintantoché il beneficiario non passi a nuove nozze oppure venga dimostrata la convivenza con un altro coniuge.

In questo caso lo Studio Masile Investigazioni si occupa dell’acquisizione degli elementi di prova al fine di dimostrare la reale convivenza. In una recente sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata depositata nell’interesse del reclamante la relazione investigativa redatta dallo Studio di consulenza di Investigazioni Private del dott. Brunello Masile attestante la convivenza stabile tra due coniugi; tale relazione non è mai stata contestata, neppure genericamente, dall’odierna appellante

= PER QUESTI MOTIVI =

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese di giudizio.

Differenze con l’assegno di mantenimento nella separazione

L’assegno divorzile ha una disciplina diversa rispetto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale. La differenza tuttavia non è soltanto terminologica, ma sostanziale.
I presupposti dell’assegno di mantenimento sono quelli legati all’esistenza del vincolo coniugale non ancora cessato, e quindi alla sussistenza di un vincolo di coniugio, con il divorzio, la situazione cambia.
I coniugi infatti sono sono più tali, e ciò ha rilievo soprattutto in riferimento a quel criterio di “tenore di vita” quasi mai messo in discussione per l’assegno di  mantenimento in sede di separazione, mentre è oggetto di vivace dibattito nell’ambito dei criteri di quantificazione dell’assegno divorzile.

I presupposti dell’assegno divorzile

Il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile, devono oggi essere valutati sulla base dei seguenti fattori:
1) Le rispettive condizioni economiche e patrimoniali;
2) Il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Tale elemento, prima rientra oggi a pieno titolo quale elemento per la quantificazione dell’assegno;
3) Il contributo effettivo che il coniuge richiedente ha dato alla vita patrimoniale, l’eventuale e conseguente sacrificio “delle aspettative professionali e reddituali del coniuge richiedente”;
4) La durata del rapporto matrimoniale;
5) Le potenzialità professionali e reddituali al termine della vita di matrimonio, anche in considerazione dell’età di chi richiede l’assegno e più in generale del mercato del lavoro. Questo criterio deve poi essere calato nel contesto sociale all’interno del quale i coniugi vivono ed hanno vissuto.

In relazione al punto (1)
Per l’individuazione dei predetti fattori, la Cassazione cita in particolare l’articolo 3 della Costituzione in riferimento all’effettività del principio di uguaglianza.

Come precisato dalla Cassazione, il principio di uguaglianza sostanziale si declina anche nei suoi aspetti legati alla vita familiare e matrimoniale, come del resto recita l’articolo 29 della nostra Carta Costituzionale.

La perdita del diritto a percepire l’assegno divorzile

Il diritto a percepire l’assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze.

La giurisprudenza più recente in tema di perdita del diritto dell’assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: è sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio, da qui la necessità delle indagini investigative.

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