Alcune considerazioni sul delitto di Meredith Kercher

Alcune considerazioni sul delitto di Meredith Kercher

Oggi abbiamo il piacere di ospitare nel nostro sito un articolo della nostra nuova tirocinante la dott.ssa Giulia Ruggiu dal titolo “Alcune considerazioni sul delitto di Meredith Kercher” che peraltro, ha riguardato la dissertazione della sua tesi di laurea.

Quale titolare dello Studio vengo chiamato a fare “gli onori di casa”, pertanto, vorrei ringraziare la futura Collega, per il prezioso apporto, ma soprattutto, significarLe che gli onorati siamo noi.

Buona lettura a tutti i visitatori del nostro sito.

Alcune considerazioni sul delitto di Meredith Kercher

A cura di Giulia Ruggiu (CIIE)
Tirocinante nello Studio Masile Investigazioni

Tra l’uno e il due novembre 2007 a Perugia, la studentessa 21enne Meredith Kercher viene uccisa nella sua casa che condivideva anche con altre coinquiline.

Meredith portava i suoi anni con la fresca baldanza di chi ha tutta la vita davanti. Descritta dagli amici di sempre come precisa, riservata, riflessiva, gioiosa.

Gli indagati di questo efferato delitto sono tre persone: Amanda Knox, coinquilina della vittima – Raffaele Sollecito, partner di Amanda e Rudy Guede, un conoscente di Meredith e Amanda.

L’udienza dei tre inizia a settembre 2008, il gup accoglie la richiesta della difesa di procedere con il rito abbreviato per Rudy, che così otterrebbe, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena.
Il Gup rinvia a giudizio per un processo ordinario, Amanda e Raffaele.

Il processo ordinario in primo grado di Amanda e Raffaele si celebra il 16 gennaio 2009.

Nelle udienze che si susseguono, emergono indizi di tracce forensi che proverebbero l’esecuzione del delitto da parte degli imputati, questa è l’impostazione accusatoria della procura.

Inoltre, i test effettuati dalla polizia scientifica superano l’esame dell’udienza preliminare, e si apre la strada per il rinvio a giudizio degli indagati e le udienze sono un continuo scontro tra periti: macchie ematiche, alleli e compatibilità.

La difesa di Sollecito, riguardo le prove forensi, ne contesta le modalità di repertazione e di analisi. In particolare rispetto al coltello, presunta arma del delitto, rinvenuto a casa di Raffaele. La difesa inoltre contesta il mancato rispetto dei protocolli internazionali nei processi di repertazione e conservazione.

La contestazione verte anche su un altro elemento di prova, il gancetto del reggiseno di Meredith: rivenuto dal RIS durante i primi sopralluoghi in via della Pergola, però repertato 46 giorni dopo. É da qui che la difesa adduce alla impossibilità di escludere che la traccia di DNA rinvenuta sul gancetto, derivi da una o più contaminazioni.

La difesa insiste sulla mancanza di un movente per Amanda e Raffaele, in effetti la procura, ricostruendo la biografia dei protagonisti si è parlato di vite sregolate da parte della procura, ma questo di certo non basta a classificare gli imputati come colpevoli.

Il movente, secondo il procuratore è un “festino erotico violento al quale volevano costringere Meredith”, quindi la ragione della morte di Meredith risiede esclusivamente nel perverso gioco sessuale di gruppo.

Tracce biologiche, alibi falsi, confessioni e ritrattazioni, sono questi gli elementi che l’accusa utilizza per collocare i tre nella villetta in via della pergola.
Non c’è una prova oggettiva che dimostri che i tre si conoscevano e/o che si fossero dati appuntamento per uccidere Meredith. I magistrati sono convinti che i tre entrarono insieme, la notte tra l’uno e il due novembre, nella villetta in via della pergola.

Nella ricostruzione della procura l’omicidio di Meredith fu premeditato e avrebbe dovuto essere un rito da celebrare in occasione della notte di Hallowen. Un rito sessuale e sacrificale che si potrebbe definire “casalingo, perché senza uno sfondo riconducibile all’esoterismo o al satanismo.

La teoria accusatoria della procura è in parte sostenuta dalle dichiarazioni di coinquiline e conoscenti di Meredith e non da prove forensi forti e non contestabili. Eppure il processo di primo grado si conclude con giudizio di colpevolezza per entrambi Amanda e Raffaele.

Come si è detto, specularmente, anche Rudy viene condannato, ma con la formula del rito abbreviato e quindi allo stato degli atti in udienza preliminare; e viene condannato a 30 anni di reclusione.

Nel dicembre del 2010 la Corte d’assise d’appello di Perugia riapre il dibattimento del processo a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox e dispone una nuova perizia ‘super partes’ per le tracce genetiche sul coltello e sul gancetto del reggiseno indossato dalla vittima quando venne uccisa.

I periti del nuovo processo sostanzialmente danno ragione alle istanze della difesa e cioè: il mancato rispetto dei protocolli di sopralluogo, nonché di raccolta e campionamento.

Per i periti, in riferimento al coltello è mancata l’applicazione delle cautele suggerite dalla Comunità Scientifica Internazionale.

Le prove cardini del processo del primo grado sono state distrutte.

Il 5 ottobre 2011 Amanda e Raffaele vengono assolti in secondo grado per non aver commesso il fatto, quindi con formula piena. 

Nel 2013 inizia il processo di appello e la Corte d’Assise nomina nuovi periti forensi disponendo l’effettuazione di nuove e ulteriori analisi peritali.
Questi concludono che “la valutazione complessiva delle risultanze interpretative poste in essere consente di supportare in maniera estremamente significativa l’ipotesi che il materiale genetico di Amanda Marie Knox sia presente nell’arma del delitto.”

La Corte di appello bis ha considerato Amanda e Raffaele ugualmente responsabili per l’omicidio di Meredith, in quanto “avevano posto in essere condotte idonee a realizzare il fine prefissato: quello di immobilizzare la vittima e usarle violenza. La decisione deriva da elementi plurimi e circondanti e sulla base di elementi indiziari di sicuro affidamento.”

Nel 2014 vengono depositati i ricorsi in Cassazione da parte di entrambi gli imputati contro la condanna, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello bis e quindi l’assoluzione.

La Corte di Cassazione aderirà totalmente ai ricorsi, evidenziando “l’intrinseca contraddittorietà degli elementi probatori.”

Il 25 marzo 2015 comincia il processo in Cassazione che si conclude con l’assoluzione per i due imputati con la motivazione che non ci sono abbastanza prove per ritenerli colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.

Le ambiguità però restano, una tra tutte è che alla fine della storia Rudy viene indicato come carnefice, è stabilito che non era da solo ma non sono mai state identificate o indagate altre persone.

Nella sentenza si stabilisce che le deposizioni fatte da Amanda e Raffaele riguardo i contatti avuti tra loro quella notte, non sono stati onesti e di questo è dato prova dai dispositivi cellulari in particolare, dal fatto che sono stati spenti la notte del primo novembre e riaccesi la mattina dopo nello stesso momento, ora e minuto.

Perché mentire se sono innocenti?
A questa domanda non c’è risposta.

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L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

Ruolo e funzione dell’Investigatore privato

Nel corso della vita matrimoniale e non solo, è possibile che si verifichino dei momenti di crisi che possono nascere per qualsiasi motivo, in particolare, questi sono generati da cause che possono essere le più disparate, quali ad esempio incomprensioni e/o delusioni che mettono in pericolo la serenità del rapporto di coppia fino a sfociare nell’infedeltà coniugale.

Talvolta ci capita di rispondere ad alcune domande dei nostri assistiti che ci chiedono se rivolgendosi a noi violano il rispetto della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, in questa fattispecie rappresenta la scelta più opportuna, in quanto, in sede giudiziaria, gli elementi di prova acquisiti, talvolta anche illecitamente, dal coniuge non saranno presi in alcuna considerazione dal
Giudice.

Nelle indagini, gli strumenti che vengono utilizzati più di frequente sono le videocamere, le fotocamere, gli smartphone, ed il localizzatore GPS.

I Giudici della Suprema Corte, con la Sentenza n.11516/2014 hanno affermato che è lecito acquisire gli elementi di prova per il tramite di un investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l’infedeltà coniugale ed addebitare la separazione al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà.

A tale proposito viene confermata l’importanza della relazione sulle attività investigative svolte (di questo argomento ne parleremo in una prossima news).

Ogni strumento utilizzato correttamente e nella giusta circostanza può permettere all’investigatore di acquisire gli elementi di prova importanti ai fini delle indagini. L’acquisizione degli elementi prova effettuata utilizzando una metodologia non consona può far perdere agli elementi di prova acquisiti la validità e addirittura incorrere nella violazione della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, agisce solo nel rispetto di precise garanzie che tutelino la riservatezza delle persone, non solo in sede giudiziaria, ma anche in ambito privato.

Il diritto alla privacy è regolato dal  Regolamento (UE) 201/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fa riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, ovvero al diritto di possedere il controllo sulle proprie specifiche. Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità che opera in maniera indipendente ed è una figura istituita dalla legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n.675.

Qualora, durante l’attività investigativa il diritto alla riservatezza venga meno, la parte offesa può procedere con una denuncia querela all’Autorità Giudiziaria, il tutto ovviamente, dipende dal tipo di violazione avvenuta.

Infatti, l’investigatore privato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, è fondamentale che tuteli i dati raccolti, i file e i documenti attraverso sistemi informatici sicuri che blocchino eventuali abusi o furti di informazioni come ad esempio le certificazioni informatiche. 

In questo senso la nostra Agenzia di Investigazioni di avvale della collaborazione di una struttura specializzata che vanta un’esperienza trentennale nel settore informatico.

L’esperto può comunicare quanto concerne l’attività di investigazione solo all’investigatore e/o al collaboratore nominativamente indicato nell’atto di incarico e/o al diretto interessato, preoccupandosi però di eliminare tutto il materiale conservato nella banca dati al termine del lavoro, seguendo le modalità di archiviazione indicate dall’Art.10 del GDPR.

Il materiale acquisito, viene successivamente organizzato in maniera tale da supportare la difesa e consegnato al committente sia in copia cartacea che elettronica.

Per questi ed altri suggerimenti non esitate a contattarci.
La nostra Agenzia Investigativa specializzata anche nel diritto di famiglia è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy. Opera su tutto il territorio regionale e nella penisola.

Contatta la nostra agenzia investigativa e sapremo darti i suggerimenti più opportuni.

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Quando il tradimento è reato

Quando il tradimento è reato

Infedeltà coniugale

Quando il tradimento è reato

Il tradimento nell’ordinamento giuridico italiano, da tempo, non viene più considerato come un reato, tuttavia, alcuni comportamenti nelle relazioni extraconiugali, possono dar luogo a fattispecie che vengono previste dalla legge come reato e pur non essendo necessariamente legati al vincolo di coniugio.

Conoscerli è fondamentale, tanto per la parte lesa quanto e sia per il coniuge adultero che per terze persone che entrano a far parte della dinamica di una relazione di coppia già esistente, oltretutto, la maggior parte delle fattispecie si applicano anche alle parti delle così dette unioni civili che non prevedono l’obbligo di fedeltà, così come disciplinato dall’art. 143 del codice civile (dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione), che invece è presente nel matrimonio.

Analizziamo ora quali sono i reati che si possono commettere tradendo e cosa si rischia

Sostituzione di persona

Il reato di sostituzione di persona non riguarda esclusivamente chi finge di essere un altro soggetto esistente, bensì qualsiasi altra condotta.
Fingere di non essere sposato o di non essere unito civilmente può integrare questo reato, a meno che la bugia fosse semplicemente smentibile perché il matrimonio era pubblico. Questo reato è procedibile d’ufficio ed è disciplinato dall’articolo 494 del codice penale con la reclusione fino a 1 anno.
Trattandosi di reato procedibile d’ufficio, anche il coniuge tradito può sporgere denuncia, anche se la vittima del reato è di norma colui o colei che entrano a far parte della dinamica di una relazione di coppia già esistente (c.d. amanti) (a cui ad esempio è stato strappato il consenso alla relazione con la menzogna),

Attenzione! Il reato può essere commesso anche attraverso vari strumenti tra i quali internet ed in particolare i social network, a tale proposito richiamiamo la vostra attenzione su questo precedente articolo

Violazione di domicilio

L’amante che si introduce nella casa coniugale senza il consenso di entrambi i coniugi che vi abitano (circostanza facilmente desumibile) commette il reato di violazione di domicilio, nonostante il consenso di uno dei due. E’ uno dei pochi in casi in cui anche l’amante ha responsabilità rilevanti sul piano penale

Maltrattamenti

Tradire ripetutamente il partner può configurare il reato di maltrattamenti, peraltro anche per le coppie non sposate purché sia in corso una convivenza. Questo reato, però, si configura soltanto se i tradimenti sono ripetuti e messi in mostra, (avevamo già scritto in tal senso) in modo da cagionare un danno.
Secondo l’articolo 572 del Codice penale questo reato è punitoa seconda della gravità del danno procurato e delle circostanze.

Diffamazione

Questo reato si incrocia spesso con le  roblematiche relative alle infedeltà coniugali, ad esempio quando si accusa pubblicamente il coniuge di tradimento non vero o quando si rivela il tradimento pubblicamente anche ai danni della  onorabilità del tradito o del coniuge infedele.

Per questi ed altri suggerimenti non esitate a contattarci.
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Revoca dell’assegno di mantenimento

Revoca dell’assegno di mantenimento

SEPARAZIONE TRA CONIUGI

QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

a cura di

Maria Elena Masile

Maria Elena Masile

CIIE – Criminologa

Investigatore Collaboratore Dipendente
Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine.

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Maria Elena Masile

Matteo Giaime Diana

CIIE

Investigatore Collaboratore Tirocinante c/o Studio Masile
Dottore in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza;
Dottore magistrale in Relazioni  Internazionali.
Master Internazionale in Analisi scientifica del comportamento non verbale Tutor e supporter Università degli Studi Roma tre

Con una recentissima sentenza del 29 aprile 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha negato l’assegno di divorzio ad una ex moglie di un imprenditore benestante.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che pur essendo una donna con titoli accademici nell’area dell’architettura, con uno sguardo mirato all’arredamento, durante il matrimonio, aveva preferito svolgere attività di tipo saltuarie senza sviluppare una posizione anche previdenziale che permettesse una tranquillità economica nel futuro.

Di questo argomento abbiamo già parlato in questo articolo 

Per la Corte, il fatto che il marito fosse titolare di diverse diverse aziende con ampi margini di guadagno avrebbe dovuto stimolare la moglie ad inserirsi in modo stabile e duraturo nelle imprese familiari di modo da potersi garantire una situazione economica stabile nel tempo.

Nonostante il supporto di tipo finanziario sostenuto per aiutarla ad avviare delle saltuarie iniziative personali questo non ha inciso sull’idea di futuro che essa stessa avrebbe dovuto sviluppare per il suo stesso sostentamento economico.

La Corte sentenzia che:

“(…) poiché non può essere dimostrato ciò a cui la moglie ha rinunciato durante il matrimonio in termini lavorativi ed economici per dedicarsi al marito ed alla figlia, essa non ha diritto all’assegno di mantenimento”.

Poiché la moglie ha vissuto per tredici anni un matrimonio senza figli e con un tenore di vita piuttosto elevato, avrebbe potuto coltivare e sviluppare diverse attività che entrassero e si allineassero con la preparazione e gli interessi da lei coltivati, per ciò ne è desumibile una libera scelta della moglie di non impegnarsi in uno sviluppo di questo tipo e che non sia stata realmente vincolata alla vita coniugale e familiare. Per la Corte manca la prova che la disparità economica tra i due sia stata dettata dalle scelte fatte dalla moglie a favore degli impegni familiari.

L’assegno di mantenimento non viene interpretato dalla giurisprudenza come un compenso del “lavoro svolto in casa” che va retribuito post matrimonio.

L’assegno viene messo a fuoco come compensazione di tipo economico che viene riconosciuta post matrimonio ma che non ci sarebbe stata se non fosse stata presa la decisione da parte di uno dei due coniugi di sacrificare la propria aspirazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

E’ la scelta di rinunciare alla carriera in favore della famiglia che fa maturare un ipotetico diritto all’assegno di mantenimento, in mancanza di questa scelta non vi è niente da compensare.
Una libera scelta di non lavorare non fa guadagnare alcun diritto sul piano sociale.

La visione dell’assegno di mantenimento in termini compensativi di una scelta interna al matrimonio ha la funzione di non assimilare l’assegno ad un semplice emolumento che possa trasformarsi in una dipendenza dall’altro capo.

La visione secondo la quale bisogna garantire lo stesso tenore di vita al coniuge più esposto economicamente anche al di là del matrimonio è ormai superata.

Al giorno d’oggi si preferisce sviluppare una autodisciplina e una autonomia di tipo lavorativo economico all’interno della vita coniugale tra marito e moglie. Questo offre numerosi vantaggi, oltre che alla vita psicosociale della coppia, anche una volta che la vita matrimoniale si dovesse, un domani, concludere.

E’ importante che ognuno si assuma le  proprie responsabilità delle scelte di vita senza fare conto su forme di assistenzialismo ingiustificate.

Se volete chiedere un parere al nostro Studio, specializzato nel diritto di famiglia, non esitate a contattarci, sapremo darvi le giuste indicazioni per risolvere il Vostro problema e soprattutto indirizzarVi verso la soluzione migliore.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

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Informatica forense e investigazioni private

Informatica forense e investigazioni private

INFORMATICA FORENSE E INVESTIGAZIONI PRIVATE

A cura di Matteo Giaime Diana (CIIE)

Investigatore Tirocinante nello Studio Masile 

Dottore in Scienze per l’investigazione e la Sicurezza,
Dottore magistrale in relazioni internazionali

Università degli Studi Roma tre
Master Internazionale in analisi scientifica del comportamento non verbale
Tutor Università degli Studi Roma Tre

L’informatica forense è la scienza che studia l’insieme di attività che si occupano di raccogliere dati di tipo digitale.

Attualmente viene utilizzato come strumento per raccogliere elementi di prova ma è diventato uno dei principali strumenti di investigazione.
Garantisce un recupero dei dati, l’analisi e lo stoccaggio dei dati come materiale informatico necessario a svolgere le indagini.

Quali sono gli scopi dell’informatica forense?

Gli scopi della informatica forense sono sia raccolta di dati, sia esame sia analisi di questi. Prevalentemente l’indagine viene svolta dentro un laboratorio informatico una volta raccolte le prove, queste vengono poi analizzate. Nonostante le prove di tipo digitale siano soggette alla volatilità e di tipo immateriale queste vengono equiparate e riconosciute come prove di tipo documentale.

Tuttavia le prove di tipo digitali sono soggette a particolari tipi di conservazione.

Un ruolo centrale nei processi di raccolta di informazioni durante le indagini lo gioca OSINT, ossia le Open Source Intelligence e cioè tutte quelle fonti di informazione che sono aperte e gratuite.
Le OSINT, così denominate, vengono utilizzate e possono essere utilizzate da chiunque.
Questo genere di informazioni e investigazioni sono strategiche poiché gli elementi digitali ed elettronici sono parte della nostra vita quotidiana e  rientrano nella maggior parte delle investigazioni comuni.

Il nostro Studio specializzato in informatica forense si avvale prevalentemente di OSINT come ricerca di informazioni qualora queste non vengano comunicate dal cliente per dimenticanza o semplice ignoranza. Vengono utilizzate fonti come siti web, social network, indirizzi IP, informazioni di tipo geografico.
Utilizzare siti web, telefonini pc ecc contribuisce a lasciare delle tracce indelebili nei dispositivi digitali, queste tracce possono essere poi recuperate, trovate e utilizzate in sede di dibattimento.

Questo il compito dell’informatica forense, recuperare dati che vengono nascosti o cancellati. Per quanto riguarda l’analisi di informatica forense da un punto di vista prettamente giudiziale vengono raccolti e sequestrati gli hardware e i software in modo da trovare tracce di utilizzo degli stessi per azioni di tipo illegale.

La copiatura dei dispositivi vari avviene in un modo particolare ossia “bit a bit” poiché il copiare le cartelle in modo grossolano potrebbe alterarne la natura e quindi la validità della prova in tribunale, per questo queste operazioni possono essere svolte solo in modo irripetibile.

Per la copia dei dati vengono utilizzati dei software particolari e non possono essere copiati in modo semplice né questi software possono essere utilizzati da chiunque. Oltretutto per adattarsi alla varietà delle indagini esistono diversi strumenti che operano in maniera diversa per semplificare il lavoro come ad esempio i software che si occupano solamente di leggere i dati presenti nel dispositivo e selezionando solo quelli di interesse per la copia forense.

Nella teoria universitaria poi, per quanto riguarda l’informatica forense, ci si occupa dello studio del deep e del dark web, entrambi ambienti di internet in cui tutto è lecito e permesso e vi rientrano una infinita varietà di attività criminali tra le quali spaccio di droga tramite posta, istruzioni su come costruire un ordigno, documenti e banconote false, pedopornografia ecc.

Questo è possibile in quanto viene utilizzato un browser diverso dal classico Google Chrome o Mozilla, ma viene utilizzato Tor o simili, browser web in grado di mascherare uno o più indirizzi IP.

Attraverso l’indirizzo IP non si può risalire all’identità di una persona. Questo perchè più PC di un’unica rete locale (L.A.N.) possono presentarsi ad internet con un solo indirizzo IP.

E’ possibile creare un match tra un indirzzo IP e un utente? Certo, si può! Ma è un’attività complessa come provare a legare la targa di un autobus con tutti i suoi passeggeri.

L’utilizzo di browser come Tor, rendono il compito ancora più complesso perché l’indirizzo IP alla quale si aggancia il browser appunto cambia costantemente senza poter essere in grado di lasciare una vera e propria traccia del passaggio su internet. Viene rimbalzato da una parte all’altra del mondo in modo che non si venga ad agganciare ad un solo punto digitale fisso, questo è del tutto legale, così come entrare nel dark o nel deep web.

Il reato subentra nel momento in cui vengono scaricate o acquistati degli elementi costitutivi elementi di reato.

Un ulteriore problema nella ricostruzione delle indagini, è che su questi siti vengono utilizzati sistemi di pagamento anch’essi criptati come bitcoin che utilizzano anche loro dei portafogli che cambiano nominativo e non vengono mai ricondotti ad un nome personale.

Richiedi una Consulenza al nostro Studio e sapremo darti le giuste indicazioni per la risoluzione dei tuoi problemi.

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