Infedeltà coniugale

Quando il tradimento è reato

Il tradimento nell’ordinamento giuridico italiano, da tempo, non viene più considerato come un reato, tuttavia, alcuni comportamenti nelle relazioni extraconiugali, possono dar luogo a fattispecie che vengono previste dalla legge come reato e pur non essendo necessariamente legati al vincolo di coniugio.

Conoscerli è fondamentale, tanto per la parte lesa quanto e sia per il coniuge adultero che per terze persone che entrano a far parte della dinamica di una relazione di coppia già esistente, oltretutto, la maggior parte delle fattispecie si applicano anche alle parti delle così dette unioni civili che non prevedono l’obbligo di fedeltà, così come disciplinato dall’art. 143 del codice civile (dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione), che invece è presente nel matrimonio.

Analizziamo ora quali sono i reati che si possono commettere tradendo e cosa si rischia

Sostituzione di persona

Il reato di sostituzione di persona non riguarda esclusivamente chi finge di essere un altro soggetto esistente, bensì qualsiasi altra condotta.
Fingere di non essere sposato o di non essere unito civilmente può integrare questo reato, a meno che la bugia fosse semplicemente smentibile perché il matrimonio era pubblico. Questo reato è procedibile d’ufficio ed è disciplinato dall’articolo 494 del codice penale con la reclusione fino a 1 anno.
Trattandosi di reato procedibile d’ufficio, anche il coniuge tradito può sporgere denuncia, anche se la vittima del reato è di norma colui o colei che entrano a far parte della dinamica di una relazione di coppia già esistente (c.d. amanti) (a cui ad esempio è stato strappato il consenso alla relazione con la menzogna),

Attenzione! Il reato può essere commesso anche attraverso vari strumenti tra i quali internet ed in particolare i social network, a tale proposito richiamiamo la vostra attenzione su questo precedente articolo

Violazione di domicilio

L’amante che si introduce nella casa coniugale senza il consenso di entrambi i coniugi che vi abitano (circostanza facilmente desumibile) commette il reato di violazione di domicilio, nonostante il consenso di uno dei due. E’ uno dei pochi in casi in cui anche l’amante ha responsabilità rilevanti sul piano penale

Maltrattamenti

Tradire ripetutamente il partner può configurare il reato di maltrattamenti, peraltro anche per le coppie non sposate purché sia in corso una convivenza. Questo reato, però, si configura soltanto se i tradimenti sono ripetuti e messi in mostra, (avevamo già scritto in tal senso) in modo da cagionare un danno.
Secondo l’articolo 572 del Codice penale questo reato è punitoa seconda della gravità del danno procurato e delle circostanze.

Diffamazione

Questo reato si incrocia spesso con le  roblematiche relative alle infedeltà coniugali, ad esempio quando si accusa pubblicamente il coniuge di tradimento non vero o quando si rivela il tradimento pubblicamente anche ai danni della  onorabilità del tradito o del coniuge infedele.

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