LA PROVA SULL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna
Sempre più spesso si rivolgono al mio studio dei coniugi in procinto di chiedere la separazione dal proprio coniuge e, puntualmente, mi chiedono che la stessa venga addebitata all’altro coniuge.
Poichè anche alcuni clienti in fase di divorzio formulano la medesima istanza, è bene chiarire che è possibile chiedere l’addebito solamente nel procedimento di separazione e non anche nella fase di divorzio.
Ciò chiarito, è importante vedere quali sono i presupposti istruttori affinchè venga addebitata la separazione ad un coniuge.
Per una corretta disamina del problema relativo ai mezzi istruttori del processo, è bene prendere le mosse dall’art. 2697 c.c. in virtù del quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve dare la prova dei fatti che costituiscono il fondamento dei propri assunti.
Il conseguente e necessario corollario processuale è l’art. 115 c.p.c., in base al quale, il Giudice deve fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti processuali e/o acquisite anche d’ufficio dal Giudice, i fatti non contestati e le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
L’altra norma di riferimento è data dal successivo art. 116 c.p.c. che demanda al Giudice la valutazione delle prove, da farsi secondo il prudente apprezzamento del magistrato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il potere discrezionale del giudice è limitato dalla norma sulle c.d. prove legali, che riducono appunto la discrezionalità del Giudice, tra cui si annoverano l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata, riconosciuta e verificata, il telegramma, la confessione e il giuramento, nonchè il documento informatico siglato con firma elettronica qualificata o digitale.
Allo stesso modo, anche le presunzioni semplici previste dall’art. 2729 c.c. rappresentano un limite al libero convincimento o alla discrezioalità del Giudice.
Riportando l’attenzione sull’addebito della separazione, sarà il giudice che, valutate le prove offerte dalle parti processuali, e qualora ricorrano le circostanze, potrà decidere a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in conseguenza del comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Il primo presupposto affinchè il giudice si pronunci sull’addebito è che il coniuge ne faccia richiesta e che riesca a dimostrare nel processo che la condotta contraria ai doveri coniugali dell’altro coniuge sia stata la causa determinante della fine del rapporto coniugale.
Sostanzialmente, il Giudice dovrà valutare se il comportamento del presunto coniuge colpevole sia la causa determinante della frattura del rapporto o se invece abbia soltanto aggravato o reso definitiva la crisi coniugale già in essere.
Sul coniuge che richiede la declaratoria di addebito della separazione grava il dovere non soltanto di provare i comportamenti dell’altro coniuge posti in essere in violazione dei doveri coniugali, ma anche il dovere di provare il nesso di causalità fra detti comportamenti e l’intollerabilità della convivenza.
È di tutta evidenza che nel caso di separazione generalmente gli unici testimoni delle violazioni ai doveri coniugali sono gli stessi coniugi o, al massimo i prossimi parenti o amici degli stessi. Conseguentemente, le loro dichiarazioni potranno essere parziali o de relato, con le evidenti conseguente sulla loro efficacia probatoria. Il Giudice quindi dovrà valutare anche sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Per queste ragioni, in ambito istruttorio parte della giurisprudenza accoglie di buon grado le prove atipiche e le prove indiziarie e indirette, tenuto conto appunto che spesso i fatti oggetto di causa avvengono per lo più in ambito domestico o nella dimensione privata dei soggetti coinvolti.
Ad esempio, in tema di violazione dell’obbligo di fedeltà, oltre alla prova testimoniale, una delle prove utilizzata da colui che richieda l’addebito è la relazione investigativa con cui si documenta il tradimento.
A tal proposito è opportuno ricordare che la relazione dell’investigatore è pur sempre uno scritto proveniente da un terzo, l’investigatore, pertanto costituisce una prova atipica e potrà essere validamente utilizzate in sede decisionale dal Giudice solo se l’investigatore sarà stato sentito nel corso del giudizio in qualità di teste e riferisca fatti precisi e circostanziati appresi mediante diretta percezione.
Diversamente, il Giudice potrebbe ritenere che la documentazione investigativa sia priva di valida efficacia probatoria e pertanto irrilevante.
Nei processi di cui trattasi, non di rado le parti producono anche registrazioni audiovisive, fotografiche e fonografiche.
Questi documenti fanno piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. salvo non siano disconosciute da colui contro il quale sono prodotte.
Un’altra problematica sempre più frequente nelle aule giudiziarie è quella relativa alla valutazione ed ammissibilità dei mezzi di prova provenienti dai social.
Sul punto si ritiene che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano segrete. Al contrario, restano tutelate dal segreto quelle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network.
Bisogna infatti fare un distinguo. Queste ultime, possono assimilarsi alla corrispondenza privata, e come tali sono tutelate sotto il profilo della loro divulgazione. Al contrario, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, anche se rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non hanno la stessa protezione perché considerate informazioni conoscibili da terzi.
In buona sostanza, chi pubblica informazioni o foto sul proprio profilo personale accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie”.
Tuttavia, non può negarsi che talvolta l’acquisizione dei dati personali dell’altro coniuge avviene mediante la commissione di uno o più reati. In questo caso dovrà valutarsi l’ammissibilità di quel mezzo di prova.
Purtroppo, a tal proposito la giurisprudenza non è univoca in quanto, al contrario del codice penale, il codice civile non disciplina detta materia.
Uno dei casi maggiormente diffuso è l’interferenza illecita nella vita privata volto a registrare immagini o suoni indebitamente nei luoghi di privata dimora.
A tal riguardo si ricorda che è sempre consentita la registrazione di una conversazione (sia essa telefonica o ambientale) da parte di uno dei partecipanti alla conversazione stessa. Al contrario, se la conversazione telefonica avviene tra soggetti terzi, e venga “intercettata” abusivamente, si configurano rispettivamente i reati di cognizione illecita di comunicazioni telefoniche e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche, di cui agli artt. 617 e 617-bis c.p.
Altra condotta penalmente rilevante, anch’essa spesso utilizzata nell’ambito dei procedimenti di separazione è quella dell’accesso abusivo ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.
Quelle appena elencate sono le ipotesi di reato maggiormente rilevate nell’ambito del contenzioso tra coniugi.
Infatti, tutta la corrispondenza, sia cartacea che telematica, sono spesso nella disponibilità dell’altro coniuge e, in pendenza di separazione, può rappresentare un utile mezzo di prova, sia ai fini della domanda di addebito sia ai fini delle domande di natura economica.
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