Truffare l’assicurazione è un reato:
l’art. 642 del codice penale punisce la frode assicurativa e prevede una pena da uno a cinque anni per chi al fine di ottenere un risarcimento o altro tipo di vantaggio da parte di una compagnia di assicurazioni “distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
La fattispecie di reato si verifica altresì quando ci si procura delle lesioni personali, oppure si aggravano le conseguenze di un sinistro stradale e si denuncia un incidente che non è mai avvenuto. La fattispecie di reato si configura anche nel caso in cui si sia posta in essere l’attività fraudolenta, non si riesca ad ottenere il vantaggio economico prospettato.
La frode assicurativa è un reato perseguibile a querela di parte si può procedere solo ed esclusivamente quando vi sia una manifestazione esplicita di volontà nel perseguire un fatto previsto dalla legge come reato.
A tale proposito è fondamentale acquisire gli elementi di prova al fine di verificare se realmente è avvenuto quel sinistro ma soprattutto se quel sinistro ha cagionato delle lesioni personali o altro.
In genere, consigliamo ai nostri assistiti, non solo le compagnie di assicurazioni, ma anche i danneggiati non complici del raggiro di rivolgersi al nostro Studio per avere delle indicazioni immediate sulla prevenzione e / o risoluzione del problema.
Come è noto i danneggiati dalla frode assicurativa sono le compagnie di assicurazioni e i danneggiati non complici.
Sebbene la Corte di Cassazione abbia stabilito che per il reato di frode possono agire solo le compagnie di assicurazioni, consigliamo ai nostri assistiti di rivolgersi al nostro Studio per analizzare compiutamente la possibilità di prevenire eventuali tentativi di frode.
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