Breve disamina dei segni grafologici premonitori al fenomeno dello Stalking

Breve disamina dei segni grafologici premonitori al fenomeno dello Stalking

Oggi abbiamo il piacere di ospitare nel nostro sito l’articolo di una eminente criminologa, l’Avvocato Ester Deplano e che riguarda un interessantissimo argomento dal titolo BREVE DISAMINA DEI SEGNI GRAFOLOGICI PREMONITORI AL FENOMENO DELLO STALKING

Quale criminologa, vengo chiamata a “fare gli onori di casa”, pertanto, vorrei ringraziare la collega, per il prezioso apporto, ma soprattutto, significarLe che gli onorati siamo noi. Buona lettura a tutti i visitatori del nostro sito.

Maria Elena Masile – CIIE Specialista in  Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine.

Avv. Ester Deplano

Avv. Ester Deplano

 

  • Master II livello scienze criminologico-forensi, A.A. 2010/2011, Università “ La Sapienza”;
  • Corso Alta Formazione: “Grafologia generale: dell’orientamento professionale, dell’età evolutiva, clinico-valutativa e forense”
  • Membro Comitato Scientifico “Rivista di Psicopatologia forense, medicina legale e criminologia”, Pavia
  • Membro Comitato Scientifico “Rivista Criminologia, Investigazione, Psicopatologia e scienze Forensi”

“Il mistero della scrittura è che in essa non c’è alcun mistero”.
(José Saramago)

ABSTRACT: La Grafologia nel contesto criminologico-forense propone un utilizzo sempre più innovativo dell’analisi grafologica, che in una prospettiva multidisciplinare fornisce un valido ausilio per le indagini giudiziarie che completa una panoramica onnicomprensiva fornita da altre discipline nella giusta connotazione scientifica.

Sul fenomeno stalking in questi ultimi anni i media, su scala nazionale e internazionale, e la letteratura scientifica hanno detto tanto, in particolare nelle occasioni in cui un caso eclatante ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica; il significativo incremento di frequenza dei casi pare connesso tra l’altro a particolari cambiamenti della società che forniscono una rilettura di differenti variabili comportamentali aventi come denominatore comune la presenza di intrusività, varietà e continuità della condotta posta in essere ai danni della vittima.

Il concetto di stalking ingloba in un’unica categoria gruppi di azioni identificabili in condotte devianti più complesse. Il fenomeno dello stalking appare di difficile definizione per la sua complessità e ciò a prescindere dalla prospettiva da cui viene esaminato che ne determina diverse sfumature.
Il termine di stalking ricomprende una serie di comportamenti persecutori, diretti o indiretti e ripetuti nel tempo, che inducono in un individuo uno stato di soggezione, procurando un disagio fisico e/o psichico.

Il vocabolo è mutuato dall’inglese “to stalk” e deriva dal linguaggio tecnico della caccia; si usa per descrivere la fase che precede l’uccisione della preda, e si può tradurre con “fare la posta”, “braccare”.
La prima definizione del fenomeno risale al 1995 quando l’australiano Meloy J.R., nei suoi studi in ambito psichiatrico e forense, proseguiti con la prima metanalisi su grandi aree urbane degli Stati Uniti, Europa e Australia, lo descrisse come: “Un comportamento ostinato e reiterato di persecuzione e molestie nei confronti di un’altra persona” [1] caratterizzato dal: ”… seguire una persona, comparire in casa sua o nel posto di lavoro, compiere molestie telefoniche, lasciar messaggi scritti o oggetti, o danneggiare le proprietà della vittima” .[2]

In Italia il concetto di “Sindrome delle Molestie Assillanti” viene introdotto nel 2001 da G.M. Galeazzi e P. Curci per descrivere: “comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima, che risulta infastidita e/o allarmata da tali attenzioni e comportamenti” . [3]
Fenomeno sempre esistito, in Italia viene configurato come reato di recente, a seguito del notevole incremento del numero di donne vittime di violenza.
Le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori”, introdotto dalla legge 23 aprile 2009 n. 38 e codificato nell’articolo 612-bis del codice penale che prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

C’è da precisare e tener ben presente che l’atto dello stalking non rappresenta in modo univoco uno specifico comportamento predatorio dell’uomo sulla donna, sebbene lo stalker sia nell’81% dei casi di sesso maschile e siano predominanti le vittime di sesso femminile, con un’incidenza del 75% (anno 2022) . [4]
Questo breve articolo si propone di affrontare l’argomento dalla prospettiva dell’apporto della grafologia forense a questo particolare tipo di fenomeno che per le sue tante variabili comportamentali e culturali risulta di difficile prevenzione oltre che sotto il profilo legislativo-penale su quello relativo alla formazione e educazione.
La prevenzione non va intesa esclusivamente come “difesa dallo stalker”, ma anche a livello individuale e legata all’informazione.

Si sottolinea che, stante l’ampiezza del fenomeno e i molteplici contesti diversificati che possono occorrere nella concreta disamina di un singolo caso di stalking è auspicabile un rigoroso approccio metodologico multidisciplinare.
Assieme agli studi in ambito forense, agli interventi di carattere legislativo e in ambito clinico si sono sviluppati diversi filoni di ricerca che rispondono a esigenze diverse: la grafologia forense fornisce un ausilio sia nella prevenzione che nella repressione dello stalking, approfondendo sia gli aspetti psicodinamici e personologici che grafologici impliciti nelle relazioni di maltrattamento e nelle dinamiche relazionali all’interno della coppia. La grafologia è inserita nel campo criminologico con lo scopo di segnalare il disagio e lo squilibrio interno di un soggetto attraverso la sua grafia nonché a livello preventivo e identificativo come prova del reato.
Il grafismo individuale svela le tendenze nascoste che sono vere e proprie impronte di personalità, costituendo la scrittura “l’impronta grafica dello psichismo individuale” . [5]

Come è ovvio, “la scrittura è un prodotto del cervello, meno chiare sono le correlazioni tra la scrittura e le attività neuronali responsabili, da cui derivano i comportamenti. Tutti i tipi di comportamento umano, dal più semplice al più complesso, compreso quello della scrittura, non può prescindere da specifiche attività neuronali” [6] e gli sviluppi che si sono susseguiti nel corso dei decenni hanno portato alla scoperta e alla determinazione di precisi significati rilevanti dei segni e delle caratteristiche della scrittura. Lo psicologo e grafologo Ludwig Klages (1872-1956), padre della scuola grafologica tedesca, in “Handschrift und Charakter” (Grafia e Carattere, 1917) scrive che il “corpo vivente è l’espressione dell’anima, e i movimenti del corpo rispecchiano i moti dell’anima”.

I comportamenti persecutori sono reiterati, intrusivi ed atti a mantenere un potere sulla vittima che determinano un profondo disagio psichico temendo per la propria incolumità nonché per quella dei suoi familiari. L’indagine grafologica impiegata nelle scienze criminalistiche non mira a individuare “con certezza i segni premonitori” [7] della personalità criminale ma costituisce un utile strumento a supporto delle più tradizionali tecniche investigative in grado di rilevare quelli che sono i tratti caratteristici della personalità.
Attraverso la grafologia, ossia la disciplina che studia e analizza i segni grafici che riconducono alla sfera emotiva, affettiva, intellettiva dell’individuo, è possibile individuare indici di sofferenza emotiva, instabilità di umore, profili psicopatologici nonché segni di narcisismo che si ritrovano negli autori delle fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p. o reati satellite.

È possibile dai segni di disagio delle componenti grafiche segnalare lo squilibrio interiore di un soggetto.
È importante rilevare che lo stalking non è un fenomeno omogeneo; dunque, risulta difficile ricomprendere i molestatori assillanti in una categoria diagnostica precisa e identificare la presenza di una patologia mentale. Gli stalker non sono sempre persone con un disturbo psichiatrico seppure alcune forme di persecuzione sono inserite in un quadro psicopatologico così come non esiste sempre un abuso di sostanze associato al comportamento dello stalker. La presenza di un quadro psicopatologico si riscontra in una piccola percentuale degli autori di questo genere di reato, pressoché il 10% . [8]
A livello grafico le alterazioni dello spazio, delle forme e del movimento sul foglio danno un primo segnale sulle condizioni (incidenza di patologie varie) dello scrivente, limitandosi il perito grafologo a non a fare diagnosi ma ad evidenziare i “segni di allarme” presenti con le varie tendenze e predisposizioni. “La grafologia, l’analisi di una scrittura, può invece essere utile per rilevare i tratti caratteristici di una personalità a rischio, la vulnerabilità, l’incapacità di tollerare frustrazioni, la rigidità e la chiusura, ma il grafologo non può e non deve porsi in termini deterministici; la grafologia può aiutare a descrivere un comportamento che riflette le disposizioni innate, le motivazioni, le attitudini sensoriali affettive o cognitive, per capire meglio il significato dell’atto in relazione alla sua origine e al suo fine” . [9]
Simbolicamente la comunicazione verbale si esprime in uno spazio, mentre quella scritta si esprime sul foglio: il futuro (il Padre simbolico, la progressione, l’Io sociale) e la sinistra il passato (la Madre simbolica, l’origine, l’Io intimo). La parte centrale della scrittura (la zona media delle lettere) rappresenta invece l’Io, il momento presente, l’oggi, il quotidiano. La scrittura occupa però anche le due estensioni superiori/inferiori del foglio che corrispondono ad altrettante interpretazioni . [10]

La scrittura vergata a mano costituisce, “analogamente al braccio scrivente di un sismografo che registra i movimenti tellurici, rappresenta il prodotto della individuale dinamica psico-nervosa, che per ciascun individuo si manifesta con alcune caratteristiche grafiche, fortemente personalizzanti la scrittura stessa e che cristallizzate nel tempo vengono realizzate in una frazione di tempo così minima da restare al di sotto del conscio” [11] ; or dunque, a livello investigativo l’autorità giudiziaria pone al perito o consulente tecnico d’ufficio dei quesiti che sono rivolti alla conoscenza di: “A-Predisposizione a delinquere (segni e tendenze) B- Prova di compatibilità grafica tra scrittura dell’indagato e reato; C-Capacità (nell’atto dello scrivere) di intendere e di volere D-La predisposizione alla reiterazione del reato E- Dinamiche comportamentali nei gruppi criminali (leader o aggregato?) F-Predisposizione alla menzogna , in particolare riferimento all’attendibilità delle fonti scritte e dei collaboratori di giustizia. G-Incidenza patologie varie H-Indici di pericolosità” [12] .
Dalla grafia individuale è possibile individuare indicazioni di uno specifico “stato di disagio” non solo a carico del molestatore ma anche della vittima.
Le grafie degli stalker potrebbero presentare elementi di aggressività o di autoritarismo con predominanza di segni riconducibili ad immaturità. Nell’immagine che segue sono presenti alcuni segni di aggressività e ansia (scrittura rovesciata, angolosità, trattino della “G” verticale e prolungata verso il basso, cancellazioni). La firma diversa dal testo (in combinazione con la C a chiocciola, egocentrismo), molto grande e sottolineata è indicativa di un nascondimento e di una compensazione del senso di inferiorità.

Immagine tratta da La «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri», Anno LXVIII, gennaio – marzo 2021, Ministero della Difesa

La grafia del molestatore assillante presenta (in prevalenza) forti ineguaglianze in inclinazione, irregolarità nella direzione e nella tenuta del rigo.
Lo stalker talvolta agisce in anonimato spinto da una rabbia e un’aggressività incontrollata (reazione immatura al rifiuto) rivolte verso la vittima che può divenire destinataria di lettere anonime. L’anonimografia può assumere la caratterizzazione dell’abitualità e presentare caratteri tipici dello stalking.
L’autore dell’anonimografia quando lo scritto ha come intento quello persecutorio, dispone diversi scritti, opportunamente distanziati nel tempo. Il grafologo in qualità di perito o consulente può essere di ausilio anche al fine di identificare l’autore o gli autori di questi scritti nelle indagini finalizzate all’esercizio dell’azione penale.
Preliminarmente occorre precisare che al grafologo perito o consulente è preclusa qualsiasi indagine, dato o valutazione su aspetti psicologici e caratteriali della persona ex art. 220 c.p.p.

Lo scritto anonimo ha una notevole variabilità di forme e contenuti (ingiurioso, diffamatorio, minaccioso etc.). Può essere eseguito con ritagli di giornali, uso di timbri di gomma, composizione tipografica e altro. L’autore può scegliere di scrivere con errori ortografici per mascherare i tratti grafici salienti (dissimulazione), usare lo stampatello o sistemi più complessi e impersonali.
Nel caso della dissimulazione tuttavia rimangono pressoché invariati i segni coattivi ed individualizzanti della scrittura che nonostante la volontà di modificare i parametri della propria grafia saranno comunque presenti in un certo numero all’interno dello scritto. Potranno modificarsi efficacemente le forme, i punti di avvio della grafia, il ritmo e la velocità, ma i gesti minimi e fuggitivi, le caratteristiche dell’impronta personale, come ad esempio la natura dei collegamenti e certi gesti tipo, permarranno e saranno facilmente identificabili dall’esperto [14].
La Grafologia nel contesto criminologico-forense propone un utilizzo sempre più innovativo dell’analisi grafologica, che in una prospettiva multidisciplinare fornisce un valido ausilio per le indagini giudiziarie che completa una panoramica onnicomprensiva fornita da altre discipline nella giusta connotazione scientifica.

Avv. Ester Deplano

Titoli e pubblicazioni

Bibliografia

  • [1] Meloy J.R. e Gothard S. (1995) Demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with mental disorders. American Journal of Psychiatry pp. 152,258-263
  • [2] Tjaden P., Thoennes N. (1998) Stalking in America: findings from the national violence against women survey. Natinal Institute of Justice and Centers for Desease Control and Prevention, Washington D.C
  • [3] http://sopsi.archicoop.it/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm
    [4]https://www.interno.gov.it/it/notizie/violenza-contro-donne-ministro-dellinterno-alla-presentazione-terzo-report-interforze (pp.34, terzo report, Iterforze, Ministero dell’Interno)
  • [5] Mastronardi V., Bidoli S., Calderaro M., “Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense (metodologia di indagine nel falso grafico e la capacità di intendere e di volere dalla grafia – giurisprudenza)”, Giuffrè Ed., Milano, 2010
  • [6] Deragna S., “ Grafologia e neuroscienze”, Roma, Ce.Di.S, 2002
  • [7] Manetti E., in “Anatomia del crimine in Italia”, Milano, Giuffré editore, 2013, pag. 382
  • [8] Galeazzi G. M. e Curci P., La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, “Giornale Italiano di Psicopatologia”, n. 7, pp. 434-52 (2001)
  • [9] Witkowski S., Psychopathologie et écriture, Parigi, Masson editore, 1989
  • [10] Palaferri N., “L’ indagine grafologica e il metodo morettiano”, EMP, Padova, 2005
  • [11] Mastronardi V., Bidoli S. e Calderaro M., “Grafologia Giudiziaria e psicopatologia forense”, Milano, Giuffré editore, seconda ed. 2010, pag. 9
  • [12] AMI, “La Grafologia Forense e l’analisi della scrittura come strumento di valutazione negli “Atti persecutori”, Mobbing, Stalking, Straining”, relazione Prof. Carmelo Dublo Bergamo-28-ottobre 2011
  • [13] Immagine tratta da La «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri», Anno LXVIII, gennaio – marzo 2021, Ministero della Difesa
  • [14] Vettorazzo B., “Grafologia Giudiziaria e Perizia grafica”, Giuffrè editore, 2004

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Affido dei figli minori

Affido dei figli minori

OGGI VOGLIAMO AFFRONTARE UNA PROBLEMATICA CHE SI VERIFICA NELLA COPPIA SUBITO DOPO LA SEPARAZIONE.

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Iniziamo con l’analizzare le tre tipologie di affidamento

1) L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

La regola, generalmente prevede che i figli debbano essere affidati a entrambi i genitori, il così detto affido condiviso.
Ove vi siano figli minori, come prevede il codice civile, “questi hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”.
A tal fine, dovrebbero essere adottati i giusti provvedimenti valutando la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, il così detto principio ormai noto della bi genitorialità.

2) L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Nel caso in cui il giudice decida che l’affidamento condiviso non sia opportuno e comunque nell’interesse del figlio minore, può disporre l’affidamento esclusivo ad solo uno dei genitori.
Talvolta, sono gli stessi genitori a richiedere l’affidamento esclusivo del figlio a uno solo di loro.
La nostra Agenzia Investigativa interviene quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore e quindi quando uno dei due genitori risulti evidentemente incapace di assumere tale ruolo.

La nostra Agenzia Investigativa, talvolta, è chiamata ad effettuare tutte le indagini che dimostrino che un genitore, da tutta una serie di comportamenti che pone in essere, risulta inidoneo ad assumere il ruolo di genitore.

Ad esempio:
  • Una educazione troppo autoritaria che può esplicitarsi con punizioni e grida
  • Forme gravi di trascuratezza, includendo incurie materiali ma anche affettive, come dimenticanze gravi, abbandono della scuola primaria
  • Condizioni socio-economiche molto disagiate, soprattutto, nel caso delle famiglie molto numerose con scarsa capacità di reddito.
  • Un ambiente inadeguato con conflittualità tra coniugi e/o ex compagni e quindi con instabilità del nucleo familiare originario.

La nostra Agenzia Investigativa, sarà chiamata a svolgere tutte le attività investigative che si ritengano necessarie 

3) L’AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO

Il 20 marzo 2014, il Tribunale di Milano, con una ordinanza innovativa, ha introdotto una nuova tipologia di affidamento denominata “ affidamento superesclusivo o rafforzato”.
Con questo provvedimento si è stabilito un principio secondo il quale un genitore, nel caso in cui si verifichino determinati requisiti, come ad esempio: lontananza materiale, irreperibilità, indisponibilità dell’altro genitore, può agire in giudizio al fine di richiedere non solo l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, come nel caso dell’affidamento
affidamento esclusivo, ma anche la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggior importanza come ad esempio – salute, educazione, istruzione – senza dover  consultare l’altro genitore.

Per poter ottenere l’affidamento superesclusivo da parte del Tribunale bisognerà  necessariamente produrre in giudizio tutti gli elementi di prova, come si è detto, l’indisponibilità materiale del genitore, il mancato sostentamento, che rappresenta una fattispecie di reato, pertanto, a tale proposito interviene l’articolo 570 del Codice penale, che punisce le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, questo vale anche quando il reato si consuma fuori dal matrimonio.
Anche la lontananza volontaria, purchè questa non sia determinata da fattori contingenti, ad esempio lontananza per motivi di lavoro.

E’ evidente infatti come, in presenza dei predetti requisiti sia fondamentale l’intervento della nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia che possa supportare l’altro coniuge nel poter ottenere le decisioni da parte dell’Autorità competente nell’interesse del figlio minore.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Le nuove regole sul divorzio

Le nuove regole sul divorzio

LE NUOVE REGOLE SUL DIVORZIO: UN DURO COLPO PER LE DONNE

A cura di Maria Elena Masile – Collaboratore Investigativo CIIE

In caso di divorzio dal proprio marito, chi è casalinga potrebbe ricevere una brutta notizia.

Come abbiamo scritto in più di una occasione, ormai è noto a tutti che il divorzio, si differenzia dalla separazione consensuale o giudiziale. La sentenza di divorzio permette alla coppia di scrivere la parola fine al vincolo di coniugio.

Quale brutta notizia, potranno ricevere in futuro le casalinghe?

Scopriamo per quale motivo, in alcuni casi specifici, alle casalinghe non potrà più spettare  l’assegno di mantenimento.

Le nuove regole sul divorzio

Con il divorzio, entrano in gioco altre problematiche il riferimento, ovviamente, all’accordo degli ex coniugi per quanto riguarda la sfera economico/patrimoniale, quando uno dei due ex coniugi dovrà necessariamente provvedere al mantenimento del coniuge separato.

L’assegno divorzile o di mantenimento dovrà essere percepito dal coniuge con un reddito inferiore rispetto all’altro ma solo nel caso vi sia una discrasia reddituale, pertanto, in teoria, chi ha un reddito inferiore riceverà dall’ex partner un assegno per mantenere uno stile di vita consono a quello tenuto in costanza di matrimonio e questo anche in presenza di figli minori.

A tale proposito abbiamo affrontato l’argomento in più di una occasione nelle nostre news.

Rischi di perdere il mantenimento in questo caso particolare. La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

Essere casalinghe, non basterà più per ricevere l’assegno divorzile

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

Nell’impianto probatorio che andremo a costruire insieme, dovremo dimostrare con dati di fatto e concreti che la casalinga ha rinunciato alla propria carriera professionale mediante una decisione condivisa con l’ex marito per badare alla casa ed ai figli minori.

Contattaci ed insieme troveremo la soluzione per dimostrare che Tu donna ti sei sacrificata per la casa e per i tuoi figli ed hai detto addio al lavoro. Insieme per le donne.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

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Determinazione dell’assegno di mantenimento

Determinazione dell’assegno di mantenimento

COME DETERMINARE E/O RIDETERMINARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA

Entrambi i genitori siano essi coniugati o non, comunque, sono tenuti a mantenere entrambi i figli, siano questi maggiorenni o minorenni, sempre che non siano autosufficienti.

La nostra Agenzia Investigativa in più di una occasione è stata interpellata al fine di verificare lo stato di dipendenza economica dei figli maggiorenni per rideterminare, nell’eventualità fosse possibile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

E’ bene chiarire che le seguenti considerazioni valgono anche per il calcolo del mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio. I parametri che vengono individuati ed utilizzati per la determinazione dell’assegno di mantenimento in genere sono i seguenti.

Il mantenimento dei figli deve garantire non solo le esigenze di vitto ed alloggio, necessarie ad ogni essere umano, la giurisprudenza, ormai consolidata fa riferimento alla:
stabile organizzazione domestica”, e deve “rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.”
Quindi, sostenere il figlio nello sviluppo delle proprie inclinazioni, negli studi e nella formazione professionale

SUL TENORE DI VITA

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ?

Il più delle volte accade che uno dei due coniugi voglia occultare, in tutto o in parte i propri redditi pur mantenendo un tenore di vita elevato.
E’ bene sapere che è fondamentale per la  determinazione della misura dell’assegno di mantenimento anche il tenore di vita vissuto dai figli quando i genitori erano ancora sposati o stabilmente conviventi.

Come individuare le capacità economiche dei genitori ?

A tale obbligo contribuisce anche la valutazione delle possibilità economiche dei genitori.
Insieme ad altri criteri che utilizza la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia andranno valutate oltre che le possibilità economiche dei genitori anche l’eventuale reddito occulto ed il patrimonio netto sia esso mobiliare e/o immobiliare, pertanto, il calcolo del reddito sarà determinato e/o rideterminato tra i parametri appena enunciati.

Il calcolo sarà determinato dalla proporzione tra questi due elementi.

LA PERMANENZA PRESSO I GENITORI

Sulla misura dell’assegno di mantenimento, incide il tempo trascorso stabilmente dal figlio con l’uno o con l’altro genitore.
Per il figlio collocato in via esclusiva o  prevalentemente presso la mamma e che frequenti il papà solo un giorno alla settimana, l’assegno di mantenimento versato dal padre avrà un importo superiore.
È infatti oggettivo come la permanenza stabile di un figlio presso un genitore comporti dei  costi quotidiani ordinari e straordinari superiori.

L’assegno di mantenimento quindi deve pareggiare il contributo tra i genitori.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
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Contattaci e troveremo insieme la soluzione del problema nel rispetto delle leggi vigenti.

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GPS: attenzione all’utilizzo improprio

GPS: attenzione all’utilizzo improprio

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni Private. Attenzione all’uso improprio!

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è legittimato dal DM 269/10, i dati raccolti non valgono come elementi di prova in sede di giudizio se non sono integrati da una relazione dall’attività investigativa.

Il GPS, ovvero il localizzatore satellitare, è uno strumento che viene utilizzato di frequente nelle investigazioni private. Il GPS è di grande aiuto nel momento in cui si deve pedinare una persona, sempre che vi sia un interesse legittimo da parte di chi richiede le indagini e contestualmente sottoscrive un regolare mandato professionale.

Con il Global Positioning System, è possibile conoscere il luogo in cui si trova il veicolo che in genere viene utilizzato dal soggetto pedinato. Il localizzatore viene solitamente istallato nell’autovettura dell’interessato e consente all’investigatore di individuare i suoi spostamenti.

Se partiamo dal presupposto che pedinare una persona non costituisce un reato, se chi lo  effettua è in possesso delle prescritte  autorizzazioni, si tratta di una tipologia di attività estremamente delicata, la quale, se svolta abusivamente dagli investigatori fai da te può comportare una fattispecie di reato, assai grave in genere stalking e/o molestie.

L’uso del GPS nelle investigazioni viene legittimato dal DM n.269 del 1° dicembre 2010.

All’art. 5, comma 2, è infatti espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di
cui ai punti da:
a.I) (attività di indagine in ambito privato);
a.II) (attività di indagine in ambito aziendale);
a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale);
a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo);

I soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche tramite i propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del regolamento di esecuzione TULPS, attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Il pensiero della Suprema Corte di Cassazione

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è stato oggetto di diverse sentenze degli per  quanto riguarda la possibile violazione della legge sulla privacy

I giudici hanno legittimato l’uso del  localizzatore in quantoquesto strumento non interferisce con il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, né tantomeno implica violazione del domicilio altrui.

Attenzione! I dati pervenuti durante il “pedinamento elettronico” non valgono come prova in sede di giudizio. Conoscere la posizione dell’auto non significa necessariamente conoscere la posizione della persona fisica che conduce il veicolo.

Le informazioni fornite dal localizzatore quindi dovranno essere integrate con gli altri elementi di prova, quali foto e video, raccolti personalmente dagli investigatori durante le attività di indagine.

Il nostro consiglio è non improvvisatevi investigatori privati; rivolgetevi alla nostra Agenzia Investigativa e sapremo darvi il giusto supporto professionale.

Non esitate a contattarci, perchè sicuramente troveremo una soluzione al vostro problema.

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Se il convivente sparisce

Se il convivente sparisce

SE IL CONVIVENTE SPARISCE DA CASA

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Storie di Vita.

In uno dei nostri ultimi colloqui ci è stata sottoposta una vicenda che riguardava una coppia di fatto, nella quale, uno dei due conviventi era sparito senza lasciare alcuna traccia di se stesso.

Come ci si deve comportare alla luce di questi accadimenti ?

E’ bene chiarire innanzitutto che secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Cassazione, per le coppie di fatto, non si possono applicare le norme che riguardano le coppie unite in matrimonio e che prevedono le seguenti fattispecie:

la fissazione della residenza, la coabitazione e l’addebito, pertanto, se il compagno o la compagna scappa di casa non rischia assolutamente niente, di conseguenza, non commette nessun tipo di illecito ne civile tanto meno penale.

Il tribunale dei minori e/o il tribunale ordinario, interviene solo quando si tratta di adottare provvedimento per il mantenimento, affidamento e collocazione dei figli.

Cosa succede se finisce la convivenza?

Le problematiche riguardano proprio come appena anticipato, i rapporti con i figli.
Il genitore che abbandona il convivente deve comunque continuare a mantenere i figli corrispondendo un contributo dovuto per legge.

Il genitore che abbandona il convivente senza provvedere al loro mantenimento commette un illecito penale.

L’art. 570 bis c.p., disciplina che tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, non vi è alcuna differenza, pertanto, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una sentenza del giudice che determina l’ammontare del mantenimento, sarà compito del Giudice stabilire nell’eventualità che uno dei due conviventi faccia ricorso al tribunale ordinario e/o al tribunale per i minorenni al fine di stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento

Proprio in uno dei nostri ultimi colloqui ci è capitato di sentire che uno dei due ex conviventi non volesse contribuire al mantenimento della prole, dichiarando di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.

La nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ti aiuterà ad acquisire tutti gli elementi di prova al fine di dimostrare la reale attività lavorativa del tuo ex partner.

Contattaci e ti aiuteremo a risolvere questo genere di problematiche per la salvaguardia dei diritti dei tuoi figli.

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