Le attività investigative preventive

Le attività investigative preventive

LE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE PREVENTIVE

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Investigatore Collaboratore Dipendente

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Il comma 2 dell’art. 327-bis c.p.p., consente lo svolgimento delle indagini preventive qualora l’instaurazione del processo penale sia anche solo ipotetico.”

Che cosa sono le indagini preventive?

E’ bene introdurre l’argomento specificando che si tratta di indagini antecedenti al processo e di competenza di professionisti operanti nel campo delle investigazioni private e disciplinati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a norma dell’articolo 391 – nonies c.p.p. – rubricato “attività investigativa preventiva” –

Quali sono gli atti che si compiono?

Gli atti per i quali è consentito lo svolgimento delle predette indagini, si riducono, in sostanza, ad un colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazioni scritte o all’assunzione di informazioni da parte di potenziali testimoni, alla richiesta di documentazione probatoria alla pubblica amministrazione o all’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, come di recente, trattato in un caso di concorrenza sleale o come anche le analisi della dinamica di un sinistro che vengono richieste da parte della compagnia assicuratrice, soprattutto in caso di omicidio stradale.

Le indagini preventive sono sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo la normativa che regola il processo penale e/o civile. 

Sono comunque atti che hanno una importanza processuale non da poco e comunque utilizzabili nel processo.

In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova.

IL FASCIOLO DEL DIFENSORE

Nel corso delle indagini preliminari e/o nell’udienza preliminare, quando il giudice deve assumere una decisione, il difensore può sottoporgli gli elementi di prova acquisiti per il tramite dell’investigatore privato.

Il Pubblico Ministero può prendere visione della documentazione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all’articolo 433.

Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.

I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione al tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa – specializzata nel diritto di famiglia – opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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La tutela della reputazione commerciale

La tutela della reputazione commerciale

Come difendere la reputazione commerciale e personale e come ottenere il risarcimento del danno

Se sono un imprenditore o un libero professionista e taluno diffonde delle notizie false sul mio conto?

Se subisco delle perdite economiche gravi posso chiedere il risarcimento dei danni ?

L’orientamento della Corte di Cassazione

Vi è una sostanziale distinzione tra due tipi di danno.

1. Danno personale
2. Danno commerciale

Il danno personale: è la lesione dell’onore e della rispettabilità di una persona, considerato come essere umano. In questo caso la reputazione personale viene lesa tra i suoi conoscenti e/o amici nella città o nel paese in cui vive.

Il danno commerciale: il danno sfocia prevalentemente nella sfera economica della persona in questione.
Questo avviene quando una persona o comunque una società si rivolgono ad un professionista o ad un imprenditore e resta deluso dal lavoro e/o dalla prestazione professionale svolta ed in conseguenza di ciò iniziano a parlar male di costoro tra amici, parenti e conoscenti riducendo – gravemente – la clientela.

Nel caso in cui si verifichino le predette fattispecie è necessario acquisire gli elementi di prova affinchè venga riconosciuto il danno emergente ed il conseguente lucro cessante.

Come difendersi e come ottenere il risarcimento dei danni

Risarcimento danni per lesione della reputazione professionale e/o commerciale come ottenere il risarcimento del danno.

Come si può ottenere il risarcimento del danno qualora si riesca a ricondurre la natura e l’entità del danno subito e del lucro cessante ?

La nostra Agenzia Investigativa è in grado di suggerire le modalità per acquisire tutti gli elementi di prova al fine di ottenere il risarcimento del danno.
E’ onere di colui che ha subito il danno dimostrare non solo la quantità e l’entità delle perdite subite e, nel rispetto dell’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, è onere della vittima dimostrare anche quanti e quali danni sono stati subiti a causa di tali comportamenti delittuosi.

La nostra Agenzia Investigativa è in grado di acquisire tutta la documentazione necessaria per quantificare il danno subito per poi redigere un dettagliato rapporto investigativo da depositare nel corso del giudizio sia penale che civile. 

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

Per poter richiedere il risarcimento dei danni devono sussistere questi quattro requisiti che verranno poi approfonditi nel corso delle indagini ai fini dell’esercizio dell’azione penale e/o dell’azione civile

  1. Si deve aver subito un danno
  2. Ci deve essere un comportamento scorretto e illegittimo di qualcuno con delle precise attività diffamatorie
  3. Deve sussistere il nesso di causalità (il nesso di causalità, in diritto indica la relazione che lega in senso naturalistico un atto o un fatto e l’evento che vi discende, secondo la diversa prospettiva dinamica dalla quale si osserva un dato fenomeno) tra il comportamento scorretto e il danno subito. 
  4. Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia reale ed effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di diffamazioni o altri comportamenti scorretti, è quello di rivolgersi alla nostra  Agenzia Investigativa al fine di acquisire tutti gli elementi di prova e ottenere così il risarcimento del danno subito.

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Lo studio e l’analisi criminologica o personologica nelle indagini difensive

Lo studio e l’analisi criminologica o personologica nelle indagini difensive

Studi e analisi criminologiche o personologiche nelle indagini difensive

Nell’articolo dell’8 novembre ’22, a cura di Maria Elena Masile (CIIE) abbiamo analizzato le tipologie di disturbi della personalità. In questa news, ci vogliamo soffermare brevemente sull’utilità dell’analisi criminologica e/o personologica nell’ambito delle indagini legate al processo penale e non solo.

Tra le scienze che riguardano il processo penale, la criminologia, riveste senza dubbio, un ruolo importantissimo. La valutazione del comportamento di una persona, quindi, la valutazione sul piano del diritto penale è sicuramente legata alla sua personalità.

Il criminologo investigativo svolge un’attività in sintonia con l’investigatore privato, quindi, deve avere un padronanza delle tecniche investigative e conoscere perfettamente le metodologie di investigazione, sia scientifica e non, mentre, il criminologo forense agisce entrando nel merito degli aspetti psicologici e sociologici.

Questa disciplina si sposa perfettamente con la psicologia investigativa,  ma di questo argomento ne parleremo in un’altra news dove spiegheremo che cosa è la psicologia investigativa e l’utilità di questa scienza.

L’analisi del criminologo, supporta quando è necessario l’avvocato o l’investigatore privato nella strategia del processo penale.
Le due attività, quella investigativa e quella forense, sono concatenate e riguardano il medesimo contesto, ovvero, quello giudiziario.

In Italia Il criminologo può effettuare perizie criminologiche?

E’ bene precisare che l’analisi criminologica non è da confondere con la consulenza criminologica. In Italia, contrariamente ad altri paesi europei, nell’ambito del processo penale, la perizia criminologica è vietata così come quella psicologica.

Le perizie sul presunto reo o sulla vittima o su eventuali testimoni possono essere effettuate solo ed esclusivamente da psicologi e psichiatri e solo quando disposte dal giudice nell’ambito del processo penale, mentre, la criminologia nell’ambito delle investigazioni private è la scienza che studia i reati, gli autori dei reati, le loro vittime, i tipi di condotta criminale ed anche la conseguente reazione sociale, le forme possibili di prevenzione e controllo delle fattispecie di reato.

Un investigatore privato può affinare le sue competenze nell’ambito delle indagini difensive e non solo, con una buona conoscenza della criminologia investigativa.

Come può intervenire la nostra Agenzia Investigativa?

Si pensi al caso della violenza in famiglia nel  corso di una separazione giudiziale o dello stalking, oppure come nel caso delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, argomento che abbiamo già trattato nelle nostre news a cura della nostra collaboratrice blogger la dott.ssa Cristiana Sarritzu, argomento al quale rimandiamo per eventuali approfondimenti.

E’ necessario: conoscere, capire ed intervenire.

Non esitare a contattare la nostra Agenzia Investigativa, anche solo per una consulenza, sapremo darti i giusti suggerimenti e supportarti nelle tua scelte.

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Il ruolo e la funzione del consulente tecnico

Il ruolo e la funzione del consulente tecnico

Il ruolo del consulente tecnico non deve essere confuso con quello dell’investigatore privato.

Nel processo penale il consulente tecnico e l’investigatore privato hanno ruoli ben distinti e separati ma il più delle volte interagiscono tra di loro.
Il Consulente Tecnico deve essere nominato ogni volta che l’investigatore privato o il difensore ritengono sia necessario.
La nomina del consulente tecnico richiede una particolare attenzione, in quanto il difensore, talvolta, di concerto con l’investigatore privato, devono redigere l’atto di nomina, formulando con esattezza il quesito che si intende porre al consulente tecnico.

Una erronea consulenza, può indurre il Giudice del merito ad un errore giudiziario.

Quali sono i compiti di un consulente tecnico e quali le sue finalità ?

Il fine non è quello di fornire una “stampella” , all’investigatore privato o al difensore, bensì un supporto di conoscenze tecniche ad entrambi per poter affrontare la fattispecie concreta e sostenere la tesi difensiva dell’avvocato.

Si pensi ad esempio alla consulenza tecnica nel caso di incidente stradale, dove il conducente viene accusato di omicidio stradale. In questo caso la nomina di un consulente tecnico si rende assolutamente necessaria per stabilire la dinamica dell’incidente, mentre, l’investigatore privato potrà supportare il consulente tecnico nel caso di false dichiarazioni rese dai testimoni.

Nel corso degli anni la nostra Agenzia Investigativa ha analizzato, in più di una occasione, problematiche relative al caso di sinistri stradali mortali proprio con l’ausilio del consulente tecnico, nella fattispecie un ingegnere.

Il risultato è stato ottimo, la conseguenza: “assoluzione del presunto autore del reato perché il fatto non sussiste”.

Sia l’investigatore privato che il consulente tecnico, sul deontologicamente corretto , non possono e non devono assolutamente esprimere una valutazione che sia favorevole alla tesi difensiva del difensore e quindi avere un interesse di parte ma devono concordare la tesi difensiva con il difensore e attenersi scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni di entrambi i professionisti e quindi:

  1. Attenersi alle disposizioni di legge sulle indagini difensive
  2. Avvalersi di personale competente  nell’espletamento dell’incarico professionale conferito
  3. Acquisire la documentazione necessaria
  4. Concordare la linea difensiva con l’investigatore privato

Qualora la consulenza tecnica abbia un risultato sfavorevole, il consulente dovrà riferire sia all’investigatore privato che al difensore per poter concordare insieme una nuova attività difensiva alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti.

La nostra Agenzia Investigativa, collaborando con i più importanti studi legali e con professionisti di spessore è in grado di poter fornire le indicazioni necessarie per poter operare la scelta dei consulenti tecnici più indicati per ogni singola fattispecie concreta.

Non esitate a contattarci, sapremo darvi le indicazioni necessarie per poter interagire sia con il difensore che con l’eventuale consulente tecnico che possa supportarvi.

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Le indagini difensive dell’investigatore privato

Le indagini difensive dell’investigatore privato

Le indagini difensive dell’investigatore privato, ruolo e funzione

E’ bene premettere che l’investigatore privato, riveste per il difensore, lo stesso ruolo che la polizia giudiziaria, riveste per le indagini condotte dal pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.
L’avvocato, in certi casi, può delegare l’investigatore privato per lo svolgimento di alcune attività difensive.

Quali sono le modalità di esecuzione dell’incarico professionale relativo alle indagini difensive ?

Dopo la nomina e quindi la delega da parte dell’avvocato, lo Studio Masile, riferirà costantemente al difensore sulle attività svolte, in particolare sulle indagini che devono essere svolte o meno nelle fase relativa alle investigazioni difensive nella trattazione del processo penale.

Tra i più importanti indichiamo:
1) L’invito a rendere dichiarazioni ai sensi degli articoli 190, 327 bis e 391 bis e ss del cpp
2) Verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti
3) Verbale di accertamento dello stato dei luoghi
4) Istanza di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 391 septies e 391 decies co.II c.p.p.

L’investigatore privato, nella fattispecie, la nostra Agenzia Investigativa, nella fase “preliminare” delle indagini, si deve attiene scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni del difensore, in quanto, la sua funzione è quella di collaborare con l’avvocato nella formazione della prova nella fase dibattimentale e quindi di rendere chiari ed inconfutabili tutti gli elementi di prova acquisiti.

La nostra Agenzia Investigativa è autorizzata dall’Ufficio Territoriale del Governo a svolgere le indagini difensive secondo la normativa prescritta dal Codice di Procedura Penale

Quest’ultimo prevede il ruolo e la funzione dell’investigatore privato e si attiene scrupolosamente a tutte le norme di legge sulle predette indagini, ivi comprese quelle in materia di tutela dei dati personali e del segreto professionale.

Lo svolgimento delle attività delegate all’investigatore privato, verrà sempre monitorata insieme all’avvocato e/o al cliente che ha conferito lo specifico l’incarico professionale, proprio per evitare che si verifichino ritardi o inadempimenti nell’esecuzione.

Nelle prossime news affronteremo gli argomenti tecnici relativi alle investigazioni difensive e le modalità di reperimento degli elementi probatori finalizzati a tale tipo di attività, ivi compresa anche la consulenza criminologica psicologica e personologica, nell’ambito delle predette indagini.

Per eventuali consulenze potete contattare il nostro Studio, il quale, è in continuo contatto con i più importanti studi legali in Italia ed all’estero.

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