Assegnazione della casa familiare
Ospitiamo oggi un articolo sull’assegnazione della casa coniugale.
Sovente ci si rivolge al nostro Studio per svolgere delle indagini su chi occupa realmente la casa coniugale. Nella maggior parte dei casi, capita che il nuovo compagno o la nuova compagna vadano a convivere nella ex “casa coniugale”.
Fondamentale in questo caso l’intervento dell’investigatore privato che dimostra il venir meno delle condizioni di assegnazione della casa coniugale da parte del Giudice.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno anche quando il figlio diventa economicamente autonomo, se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente. Potrebbe verificarsi che i figli, volutamente, siano privi di posizione contributiva. Anche in questo caso sarà importante l’intervento dell’investigatore privato che dimostri la reale attività lavorativa dei figli.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna
Non è raro che un genitore che si appresta a separarsi dal coniuge, fra le varie domande che mi pone, mi chieda anche di sapere a chi verrà assegnata la casa coniugale dopo la separazione.
La domanda è legittima, soprattutto se si pensa che generalmente i coniugi investono in quel bene gran parte dei risparmi di una vita. La domanda è ancora più comprensibile allorquando l’immobile è di proprietà esclusiva proprio del cliente che ha posto la domanda, il quale rischia di perdere la disponibilità della casa anche per vari decenni.
Per rispondere al quesito è bene partire dal dettato normativo. L’articolo 337sexies del CC esordisce precisando che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Quindi, al fine dell’assegnazione della casa coniugale, il primo e principale elemento di valutazione è l’interesse dei figli. Ogni altro elemento di valutazione dovrà essere valutato dal giudice secondariamente rispetto all’interesse dei figli.
Per avere diritto all’assegnazione della casa coniugale è quindi indispensabile che il soggetto che chiede l’assegnazione abbia anche ottenuto l’affido e la collocazione dei figli non economicamente indipendenti. La Corte di Cassazione ha precisato che l’assegnazione della casa “è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti” (Ord. 24254/18).
L’orientamento prevalente ritiene che non sia possibile assegnare la casa coniugale al genitore che non sia anche affidatario o collocatario dei figli.
Pertanto, è chiaro che lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere i figli che si trovano nella fase di separazione dei genitori, in quanto ritenuti i soggetti più deboli della famiglia.
Una volta chiarito l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale, il genitore non assegnatario, ma proprietario o comproprietario dell’immobile, immancabilmente chiede “ma quando potrò rientrare in casa?”.
Il provvedimento di assegnazione perde efficacia quando il genitore collocatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o inizi una nuova convivenza more uxorio, ovvero, contragga nuovo matrimonio.
L’ulteriore caso in cui può chiedersi la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è quello più frequente in cui cessa definitivamente la convivenza della prole col genitore assegnatario. Questo è il classico caso in cui i figli, oramai cresciuti, escano dal nucleo familiare d’origine per formarne uno nuovo.
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