Determinazione dell’assegno di mantenimento

Determinazione dell’assegno di mantenimento

COME DETERMINARE E/O RIDETERMINARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA

Entrambi i genitori siano essi coniugati o non, comunque, sono tenuti a mantenere entrambi i figli, siano questi maggiorenni o minorenni, sempre che non siano autosufficienti.

La nostra Agenzia Investigativa in più di una occasione è stata interpellata al fine di verificare lo stato di dipendenza economica dei figli maggiorenni per rideterminare, nell’eventualità fosse possibile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

E’ bene chiarire che le seguenti considerazioni valgono anche per il calcolo del mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio. I parametri che vengono individuati ed utilizzati per la determinazione dell’assegno di mantenimento in genere sono i seguenti.

Il mantenimento dei figli deve garantire non solo le esigenze di vitto ed alloggio, necessarie ad ogni essere umano, la giurisprudenza, ormai consolidata fa riferimento alla:
stabile organizzazione domestica”, e deve “rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.”
Quindi, sostenere il figlio nello sviluppo delle proprie inclinazioni, negli studi e nella formazione professionale

SUL TENORE DI VITA

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ?

Il più delle volte accade che uno dei due coniugi voglia occultare, in tutto o in parte i propri redditi pur mantenendo un tenore di vita elevato.
E’ bene sapere che è fondamentale per la  determinazione della misura dell’assegno di mantenimento anche il tenore di vita vissuto dai figli quando i genitori erano ancora sposati o stabilmente conviventi.

Come individuare le capacità economiche dei genitori ?

A tale obbligo contribuisce anche la valutazione delle possibilità economiche dei genitori.
Insieme ad altri criteri che utilizza la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia andranno valutate oltre che le possibilità economiche dei genitori anche l’eventuale reddito occulto ed il patrimonio netto sia esso mobiliare e/o immobiliare, pertanto, il calcolo del reddito sarà determinato e/o rideterminato tra i parametri appena enunciati.

Il calcolo sarà determinato dalla proporzione tra questi due elementi.

LA PERMANENZA PRESSO I GENITORI

Sulla misura dell’assegno di mantenimento, incide il tempo trascorso stabilmente dal figlio con l’uno o con l’altro genitore.
Per il figlio collocato in via esclusiva o  prevalentemente presso la mamma e che frequenti il papà solo un giorno alla settimana, l’assegno di mantenimento versato dal padre avrà un importo superiore.
È infatti oggettivo come la permanenza stabile di un figlio presso un genitore comporti dei  costi quotidiani ordinari e straordinari superiori.

L’assegno di mantenimento quindi deve pareggiare il contributo tra i genitori.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

Contattaci e troveremo insieme la soluzione del problema nel rispetto delle leggi vigenti.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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GPS: attenzione all’utilizzo improprio

GPS: attenzione all’utilizzo improprio

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni Private. Attenzione all’uso improprio!

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è legittimato dal DM 269/10, i dati raccolti non valgono come elementi di prova in sede di giudizio se non sono integrati da una relazione dall’attività investigativa.

Il GPS, ovvero il localizzatore satellitare, è uno strumento che viene utilizzato di frequente nelle investigazioni private. Il GPS è di grande aiuto nel momento in cui si deve pedinare una persona, sempre che vi sia un interesse legittimo da parte di chi richiede le indagini e contestualmente sottoscrive un regolare mandato professionale.

Con il Global Positioning System, è possibile conoscere il luogo in cui si trova il veicolo che in genere viene utilizzato dal soggetto pedinato. Il localizzatore viene solitamente istallato nell’autovettura dell’interessato e consente all’investigatore di individuare i suoi spostamenti.

Se partiamo dal presupposto che pedinare una persona non costituisce un reato, se chi lo  effettua è in possesso delle prescritte  autorizzazioni, si tratta di una tipologia di attività estremamente delicata, la quale, se svolta abusivamente dagli investigatori fai da te può comportare una fattispecie di reato, assai grave in genere stalking e/o molestie.

L’uso del GPS nelle investigazioni viene legittimato dal DM n.269 del 1° dicembre 2010.

All’art. 5, comma 2, è infatti espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di
cui ai punti da:
a.I) (attività di indagine in ambito privato);
a.II) (attività di indagine in ambito aziendale);
a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale);
a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo);

I soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche tramite i propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del regolamento di esecuzione TULPS, attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Il pensiero della Suprema Corte di Cassazione

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è stato oggetto di diverse sentenze degli per  quanto riguarda la possibile violazione della legge sulla privacy

I giudici hanno legittimato l’uso del  localizzatore in quantoquesto strumento non interferisce con il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, né tantomeno implica violazione del domicilio altrui.

Attenzione! I dati pervenuti durante il “pedinamento elettronico” non valgono come prova in sede di giudizio. Conoscere la posizione dell’auto non significa necessariamente conoscere la posizione della persona fisica che conduce il veicolo.

Le informazioni fornite dal localizzatore quindi dovranno essere integrate con gli altri elementi di prova, quali foto e video, raccolti personalmente dagli investigatori durante le attività di indagine.

Il nostro consiglio è non improvvisatevi investigatori privati; rivolgetevi alla nostra Agenzia Investigativa e sapremo darvi il giusto supporto professionale.

Non esitate a contattarci, perchè sicuramente troveremo una soluzione al vostro problema.

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Se il convivente sparisce

Se il convivente sparisce

SE IL CONVIVENTE SPARISCE DA CASA

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Storie di Vita.

In uno dei nostri ultimi colloqui ci è stata sottoposta una vicenda che riguardava una coppia di fatto, nella quale, uno dei due conviventi era sparito senza lasciare alcuna traccia di se stesso.

Come ci si deve comportare alla luce di questi accadimenti ?

E’ bene chiarire innanzitutto che secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Cassazione, per le coppie di fatto, non si possono applicare le norme che riguardano le coppie unite in matrimonio e che prevedono le seguenti fattispecie:

la fissazione della residenza, la coabitazione e l’addebito, pertanto, se il compagno o la compagna scappa di casa non rischia assolutamente niente, di conseguenza, non commette nessun tipo di illecito ne civile tanto meno penale.

Il tribunale dei minori e/o il tribunale ordinario, interviene solo quando si tratta di adottare provvedimento per il mantenimento, affidamento e collocazione dei figli.

Cosa succede se finisce la convivenza?

Le problematiche riguardano proprio come appena anticipato, i rapporti con i figli.
Il genitore che abbandona il convivente deve comunque continuare a mantenere i figli corrispondendo un contributo dovuto per legge.

Il genitore che abbandona il convivente senza provvedere al loro mantenimento commette un illecito penale.

L’art. 570 bis c.p., disciplina che tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, non vi è alcuna differenza, pertanto, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una sentenza del giudice che determina l’ammontare del mantenimento, sarà compito del Giudice stabilire nell’eventualità che uno dei due conviventi faccia ricorso al tribunale ordinario e/o al tribunale per i minorenni al fine di stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento

Proprio in uno dei nostri ultimi colloqui ci è capitato di sentire che uno dei due ex conviventi non volesse contribuire al mantenimento della prole, dichiarando di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.

La nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ti aiuterà ad acquisire tutti gli elementi di prova al fine di dimostrare la reale attività lavorativa del tuo ex partner.

Contattaci e ti aiuteremo a risolvere questo genere di problematiche per la salvaguardia dei diritti dei tuoi figli.

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Si può spiare il telefono del convivente ?

Si può spiare il telefono del convivente ?

Spiare il telefono: si possono spiare gli SMS, le Chat, Whatsapp, i Social in genere del coniuge o del convivente ?

Sono elementi di prova da poter produrre in giudizio nel caso di una separazione con addebito ?

Queste ed altre domande, ci vengono sottoposte di continuo al momento del colloquio con i nostri clienti sia per un progetto di indagine e sia durante il corso delle indagini per infedeltà coniugale.

E’ ormai pacifico che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, è con tutta chiarezza una violazione gravissima che determina l’impossibilità da parte di uno dei due coniugi nella prosecuzione della convivenza ed è ormai altrettanto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, a giustificare l’addebito della separazione sempre che venga dimostrata con l’acquisizione degli elementi di prova da parte della nostra Agenzia Investigativa.

A tale proposito, abbiamo scritto tantissimo sia per quanto riguarda i social e sia per quanto riguarda la messaggistica.

Talvolta, succede che il coniuge ad un certo punto si improvvisi “investigatore privato” e vada alla ricerca di messaggi /chat e quant’altro per incastrare- secondo lui e/o secondo lei il coniuge traditore.

Ma attenzione !!!!!!

E’ bene chiarire subito agli “aspiranti investigatori fai da te che se pensate di spiare il telefono di vostro marito o di vostra moglie con l’utilizzo improprio della password state commettendo un illecito penale che riguarda la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico o telematico, mentre, andare a cercare l’email del presunto adultero e/o adultera concreta la fattispecie prevista dall’Articolo 616 ovvero:

“Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni”

A vostro vantaggio vi è solo una possibilità che comporta l’apertura del telefono mobile solo se è stato lasciato incustodito all’interno delle mura domiciliari in costanza di matrimonio.

Fate molta attenzione! Perché spiare il telefono non è comuque mai una buona idea. Questa fattispecie andrà  infatti dimostrata nel corso del giudizio di separazione e sarà molto difficile che qualcuno creda nella liceità dell’acquisizione dei dati custoditi nella disponibilità di entrambi i coniugi.

Non esitate a contattarci sapremo darvi le giuste indicazioni.

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Come ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Come ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Il risarcimento dei danni per infedeltà coniugale: Come ottenerlo?

Una sentenza storica!

Con una sentenza storica, più precisamente, la numero 6598 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che la violazione del dovere coniugale di fedeltà non è solo ratificabile con l’addebito della separazione per colpa del coniuge infedele ma può dare adito al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del coniuge che subisce l’infedeltà coniugale.

La domanda giudiziale

La domanda giudiziale,  nell’ordinamento giuridico italiano e, segnatamente, nel diritto processuale civile è la richiesta con cui una parte chiede ad un organo giurisdizionale l’emissione di provvedimento a sé  favorevole, iniziando così l’esercizio dell’azione legale

(fonte wikipedia)

La domanda giudiziale per la richiesta di risarcimento del danno da parte del coniuge che subisce la separazione e che viene tradito può avvenire anche senza che necessariamente vi sia stata pronuncia di addebito durante la separazione.

Sta di fatto che tali elementi di prova andranno acquisiti dalla nostra Agenzia Investigativa sia prima ed eventualmente durante la causa di separazione sempre che venga dimostrato che:
“la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”

A questo punto si rende assolutamente necessaria l’attività investigativa svolta dalla nostra Agenzia e che sia finalizzata ad acquisire tutti gli elementi di prova affinché venga dimostrata la violazione di un diritto “costituzionalmente protetto”.

ll coniuge che ha subito l’infedeltà coniugale deve agire con un giudizio civile diverso rispetto a quello della causa di separazione.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni.

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