Abuso Legge 104

Abuso Legge 104

Uno dei casi trattati di frequente dal nostro Studio è l’abuso della legge 104 / 92.

La legge 104 del 92, prevede delle agevolazioni per alcune categorie di dipendenti.

In particolare, consente ai lavoratori che hanno un familiare con problematiche di disabilità di usufruire di permessi che possono essere ore ed in taluni casi anche di giornate lavorative per l’assistenza del familiare portatore di handicap.

Le ore e le giornate di permesso vengono regolarmente retribuite dal datore di lavoro.
Sia gli enti pubblici che i privati hanno facoltà di far espletare delle indagini per la verifica del reale utilizzo del lavoratore dipendente.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, per aver usufruito di permessi (giornalieri) per finalità personali e, quindi, diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati concessi.

Il nostro Studio al momento dell’incarico professionale acquisisce tutti gli elementi di prova che potranno essere utilizzati per legittimare il licenziamento per giusta causa.

Tali elementi di prova verranno poi confermati in caso di segnalazione all’Autorità Giudiziaria per eventuali reati che verranno ravvisati durante le indagini.

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La prova sull’addebito della separazione

La prova sull’addebito della separazione

LA PROVA SULL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Sempre più spesso si rivolgono al mio studio dei coniugi in procinto di chiedere la separazione dal proprio coniuge e, puntualmente, mi chiedono che la stessa venga addebitata all’altro coniuge.

Poichè anche alcuni clienti in fase di divorzio formulano la medesima istanza, è bene chiarire che è possibile chiedere l’addebito solamente nel procedimento di separazione e non anche nella fase di divorzio.

Ciò chiarito, è importante vedere quali sono i presupposti istruttori affinchè venga addebitata la separazione ad un coniuge.
Per una corretta disamina del problema relativo ai mezzi istruttori del processo, è bene prendere le mosse dall’art. 2697 c.c. in virtù del quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve dare la prova dei fatti che costituiscono il fondamento dei propri assunti.

Il conseguente e necessario corollario processuale è l’art. 115 c.p.c., in base al quale, il Giudice deve fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti processuali e/o acquisite anche d’ufficio dal Giudice, i fatti non contestati e le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

L’altra norma di riferimento è data dal successivo art. 116 c.p.c. che demanda al Giudice la valutazione delle prove, da farsi secondo il prudente apprezzamento del magistrato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il potere discrezionale del giudice è limitato dalla norma sulle c.d. prove legali, che riducono appunto la discrezionalità del Giudice, tra cui si annoverano l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata, riconosciuta e verificata, il telegramma, la confessione e il giuramento, nonchè il documento informatico siglato con firma elettronica qualificata o digitale.

Allo stesso modo, anche le presunzioni semplici previste dall’art. 2729 c.c. rappresentano un limite al libero convincimento o alla discrezioalità del Giudice.
Riportando l’attenzione sull’addebito della separazione, sarà il giudice che, valutate le prove offerte dalle parti processuali, e qualora ricorrano le circostanze, potrà decidere a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in conseguenza del comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Il primo presupposto affinchè il giudice si pronunci sull’addebito è che il coniuge ne faccia richiesta e che riesca a dimostrare nel processo che la condotta contraria ai doveri coniugali dell’altro coniuge sia stata la causa determinante della fine del rapporto coniugale.
Sostanzialmente, il Giudice dovrà valutare se il comportamento del presunto coniuge colpevole sia la causa determinante della frattura del rapporto o se invece abbia soltanto aggravato o reso definitiva la crisi coniugale già in essere.

Sul coniuge che richiede la declaratoria di addebito della separazione grava il dovere non soltanto di provare i comportamenti dell’altro coniuge posti in essere in violazione dei doveri coniugali, ma anche il dovere di provare il nesso di causalità fra detti comportamenti e l’intollerabilità della convivenza.
È di tutta evidenza che nel caso di separazione generalmente gli unici testimoni delle violazioni ai doveri coniugali sono gli stessi coniugi o, al massimo i prossimi parenti o amici degli stessi. Conseguentemente, le loro dichiarazioni potranno essere parziali o de relato, con le evidenti conseguente sulla loro efficacia probatoria. Il Giudice quindi dovrà valutare anche sulla base di ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.

Per queste ragioni, in ambito istruttorio parte della giurisprudenza accoglie di buon grado le prove atipiche e le prove indiziarie e indirette, tenuto conto appunto che spesso i fatti oggetto di causa avvengono per lo più in ambito domestico o nella dimensione privata dei soggetti coinvolti.

Ad esempio, in tema di violazione dell’obbligo di fedeltà, oltre alla prova testimoniale, una delle prove utilizzata da colui che richieda l’addebito è la relazione investigativa con cui si documenta il tradimento.

A tal proposito è opportuno ricordare che la relazione dell’investigatore è pur sempre uno scritto proveniente da un terzo, l’investigatore, pertanto costituisce una prova atipica e potrà essere validamente utilizzate in sede decisionale dal Giudice solo se l’investigatore sarà stato sentito nel corso del giudizio in qualità di teste e riferisca fatti precisi e circostanziati appresi mediante diretta percezione.

Diversamente, il Giudice potrebbe ritenere che la documentazione investigativa sia priva di valida efficacia probatoria e pertanto irrilevante.
Nei processi di cui trattasi, non di rado le parti producono anche registrazioni audiovisive, fotografiche e fonografiche.
Questi documenti fanno piena prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. salvo non siano disconosciute da colui contro il quale sono prodotte.

Un’altra problematica sempre più frequente nelle aule giudiziarie è quella relativa alla valutazione ed ammissibilità dei mezzi di prova provenienti dai social.
Sul punto si ritiene che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano segrete. Al contrario, restano tutelate dal segreto quelle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network.

Bisogna infatti fare un distinguo. Queste ultime, possono assimilarsi alla corrispondenza privata, e come tali sono tutelate sotto il profilo della loro divulgazione. Al contrario, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, anche se rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non hanno la stessa protezione perché considerate informazioni conoscibili da terzi.
In buona sostanza, chi pubblica informazioni o foto sul proprio profilo personale accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie”.
Tuttavia, non può negarsi che talvolta l’acquisizione dei dati personali dell’altro coniuge avviene mediante la commissione di uno o più reati. In questo caso dovrà valutarsi l’ammissibilità di quel mezzo di prova.

Purtroppo, a tal proposito la giurisprudenza non è univoca in quanto, al contrario del codice penale, il codice civile non disciplina detta materia.
Uno dei casi maggiormente diffuso è l’interferenza illecita nella vita privata volto a registrare immagini o suoni indebitamente nei luoghi di privata dimora.
A tal riguardo si ricorda che è sempre consentita la registrazione di una conversazione (sia essa telefonica o ambientale) da parte di uno dei partecipanti alla conversazione stessa. Al contrario, se la conversazione telefonica avviene tra soggetti terzi, e venga “intercettata” abusivamente, si configurano rispettivamente i reati di cognizione illecita di comunicazioni telefoniche e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni telefoniche, di cui agli  artt. 617  e  617-bis c.p.

Altra condotta penalmente rilevante, anch’essa spesso utilizzata nell’ambito dei procedimenti di separazione è quella dell’accesso abusivo ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Quelle appena elencate sono le ipotesi di reato maggiormente rilevate nell’ambito del contenzioso tra coniugi.
Infatti, tutta la corrispondenza, sia cartacea che telematica, sono spesso nella disponibilità dell’altro coniuge e, in pendenza di separazione, può rappresentare un utile mezzo di prova, sia ai fini della domanda di addebito sia ai fini delle domande di natura economica.

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La Frode Assicurativa

La Frode Assicurativa

Truffare l’assicurazione è un reato:

l’art. 642 del codice penale punisce la frode assicurativa e prevede una pena da uno a cinque anni per chi al fine di ottenere un risarcimento o altro tipo di vantaggio da parte di una compagnia di assicurazioni “distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.

La fattispecie di reato si verifica altresì quando ci si procura delle lesioni personali, oppure si aggravano le conseguenze di un sinistro stradale e si denuncia un incidente che non è mai avvenuto. La fattispecie di reato si configura anche nel caso in cui si sia posta in essere l’attività fraudolenta, non si riesca ad ottenere il vantaggio economico prospettato.

La frode assicurativa è un reato perseguibile a querela di parte si può procedere solo ed esclusivamente quando vi sia una manifestazione esplicita di volontà nel perseguire un fatto previsto dalla legge come reato.
A tale proposito è fondamentale acquisire gli elementi di prova al fine di verificare se realmente è avvenuto quel sinistro ma soprattutto se quel sinistro ha cagionato delle lesioni personali o altro.

In genere, consigliamo ai nostri assistiti, non solo le compagnie di assicurazioni, ma anche i danneggiati non complici del raggiro di rivolgersi al nostro Studio per avere delle indicazioni immediate sulla prevenzione e / o risoluzione del problema.

Come è noto i danneggiati dalla frode assicurativa sono le compagnie di assicurazioni e i danneggiati non complici.

Sebbene la Corte di Cassazione abbia stabilito che per il reato di frode possono agire solo le compagnie di assicurazioni, consigliamo ai nostri assistiti di rivolgersi al nostro Studio per analizzare compiutamente la possibilità di prevenire eventuali tentativi di frode.

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Mediazione Minorile

Mediazione Minorile

LA VIOLENZA NEL MONDO GIOVANILE E TECNICHE DI MEDIAZIONE

a cura del Prof. Avv. Bruno Troisi ordinario di diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari. Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Come da molti è avvertito, da alcuni anni la violenza giovanile rappresenta un fenomeno estremamente preoccupante, tanto da essere al centro di dibattiti, di studi e di progetti istituzionali.

Certo, è una costante della storia l’atteggiamento critico delle vecchie generazioni nei confronti delle nuove, sempre caratterizzate da inquietudini e ribellione, da insofferenza e trasgressione. Ma le cronache degli ultimi anni sono ricche di episodi di particolare gravità che testimoniano un accresciuto disagio giovanile. Al riguardo, occorre, peraltro, non sottovalutare il fenomeno di amplificazione svolto dai mass media, posto che quando un episodio di violenza raggiunge la cronaca giornalistica è come se passasse sotto una lente d’ingrandimento che lo trasforma in un preoccupante segnale di degrado sociale.  

Dico questo, non certo per sottovalutare il fenomeno della violenza giovanile, ma per evitare che essa diventi un fuorviante ancorché rassicurante luogo comune, per mezzo del quale la violenza, in quanto generazionale, viene relegata in un mondo a noi estraneo

sì che il fenomeno tende ad essere generalizzato ed attribuito alla condizione stessa di adolescente, in qualità di imputato collettivo, a scapito di una lucida e obiettiva analisi – oltre che dei problemi individuali dei giovani – della realtà sociale, in vista della previsione di concrete politiche di intervento.

Ma cosa s’intende per violenza, e cosa s’intende, in particolare, per “violenza giovanile”?

E’ bene precisare che una definizione univoca di violenza appare assai difficile da elaborare, essendo molteplici e differenti le sue manifestazioni, a partire dagli autori, dalle cause, dai meccanismi che ne sono alla base, nonché rispetto alle circostanze, alle modalità e all’ambito di esercizio di essa, alle vittime, alle conseguenze, al grado di riprovazione sociale.

Secondo l’autorevole definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per violenza si intende “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono – o da cui hanno un’alta probabilità di conseguire- lesioni, morte, danni psicologici,  compromissioni nello sviluppo o deprivazioni”.
Esistono, dunque, diverse tipologie e  manifestazioni del fenomeno “violenza”, difficilmente riconducibili ad unità e difficilmente classificabili in modo esauriente (violenza auto inflitta e violenza verso altri; violenza emotiva e violenza predatoria; violenza individuale e violenza di gruppo; violenza virtuale e violenza reale, e così via).
Così come non esiste una definizione unitaria che sintetizzi l’identità del “ragazzo violento” come paradigma astratto.

E’, piuttosto, individuabile una pluralità di tipologie di violenza giovanile, a partire da quelle rappresentate dai ragazzi che abitano in territori ad alta densità criminale, e che spesso sono indotti ad assumere comportamenti violenti come proprio stile di vita (qui è l’ambiente a possedere potenzialità criminogene); a quelle tipologie connesse a fenomeni imitativi di gruppo. Qui ci si imbatte spesso in ragazzi provenienti da contesti sociali non devianti, ma che hanno trovato modo di esercitare nel gruppo una violenza impensabile al di fuori di esso: dalle aggressioni agli stupri al teppismo per noia (si pensi ai lanci di sassi dai cavalcavia, considerati dai loro autori alla stregua di un videogioco. Qui, violenza virtuale e violenza reale vengono a confondersi,  per una sorta di incapacità di distinguere l’una dall’altra), fino a quelle definite di “devianza leggera” (angherie in casa o fuori casa – ad esempio, a scuola – piccoli furti, ecc.), che hanno sempre caratterizzato la preadolescenza di molti ragazzi, mantenendo caratteristiche occasionali ed esprimendo una trasgressione fisiologica alle norme sociali, ma che oggi si vanno sempre più diffondendo e aggravando, a riprova dell’accresciuto disagio giovanile; fino a quelle tipologie caratterizzate da disturbi psichiatrici della condotta nelle differenti sfumature possibili, difficilmente inquadrabili in una casella diagnostica unitaria.

Da non ignorare, però, è il rischio, avvertito da autorevoli studiosi, di attivare con tali  definizioni il meccanismo di amplificazione e, perfino, di produzione della devianza. Secondo la c.d. teoria dell’etichettamento (1), infatti, attraverso l’assegnazione – da parte delle istituzioni, dei media e della società in generale – dell’etichetta di violento all’autore di un comportamento antisociale (in termini, ad esempio, di bullo, deviante, piccolo criminale, ecc.), si produrrebbe un effetto-paradosso, si innescherebbe cioè un processo in grado di trasformare l’autore di un singolo comportamento deviante in un delinquente cronico. Influirebbero su questo processo sia la diffidenza, l’ostilità e la riprovazione della collettività, in grado di ristrutturare la percezione di sé da parte del divisato “criminale” (per così dire, “convincendolo”), sia l’emarginazione sociale che le istituzioni e la società fatalmente provocano.
L’etichettamento produrrebbe, quindi, effetti deleteri sia sul piano della rappresentazione sociale e dell’autopercezione sia, conseguentemente, su quello della possibilità di recupero.
Per quanto riguarda, ancora, gli autori degli atti di violenza, anche se le statistiche mostrano che i comportamenti violenti sono molto più frequenti nei maschi che nelle femmine, queste ultime sono tutt’altro che esenti da condotte antisociali.
Negli ultimi tempi, infatti, si nota una tendenza sempre più diffusa di omologazione delle condotte devianti, nel senso che sembrano progressivamente cadute le barriere che differenziavano nettamente l’identità femminile da quella maschile, con l’effetto che le ragazze imitano i ragazzi anche nella manifestazione dell’aggressività (c.d. bullismo in rosa, altro che “angeli del ciclostile” di sessantottina memoria).
Aspetto ancor più delicato e complesso è quello riguardante il piano dei rimedi:
come intervenire, cioè, per gestire costruttivamente il fenomeno “violenza giovanile”.
Non è mancato quel filone di pensiero che pone  l’accento su una maggiore responsabilizzazione dei genitori, ritenuti protagonisti nel processo di formazione e socializzazione dei propri figli (si pensi al progetto di intervento sociale del primo ministro inglese Gordon Brown, il quale introdusse una formula abbastanza inedita, obbligando i genitori ad assumersi la responsabilità del recupero dei loro ragazzi, se vogliono continuare ad usufruire di benefici sociali).
Fondamentale appare, poi, il ruolo della scuola il cui obiettivo prioritario – una volta riconquistata l’antica autorevolezza – dev’essere quello di far prendere coscienza del proprio “io” e della propria emotività ai giovani, sempre più affogati in un mare di insoddisfazione, alla ricerca di un’identità che non trova espressione se non nell’ambito dei modelli offerti dalla moda e dalla pubblicità. Occorre, cioè, ridare ai giovani fiducia in un futuro che a molti appare non più come una promessa ma come una minaccia.
A tal fine, occorre favorire la comunicazione ampliando le capacità di ascolto, occorre favorire il senso di fiducia in se stessi, sviluppare le capacità vitali, essenziali per una sana crescita, e in particolare curare l’educazione sentimentale, arricchire la sfera emotiva e la relazionalità.
Naturalmente, per ridare fiducia ai giovani, è necessario che accanto all’opera della scuola e della famiglia, vi sia anche quella – fondamentale – delle Istituzioni, chiamate ad offrire ai giovani concrete prospettive per il loro avvenire.

Sul piano, poi, dei meccanismi di risposta alla violenza, accanto agli strumenti tradizionali, sicuramente utile può essere considerato quel modello che solo da pochi anni ha iniziato a diffondersi nella nostra cultura, incentrato sulle tecniche di mediazione quale gestione alternativa dei conflitti nascenti dall’assenza di
comunicazione che di solito si accompagna al comportamento violento; secondo i fautori delle tecniche di mediazione, la violenza – se non seguita dalla comunicazione, dal dialogo, dal confronto – avrebbe come conseguenza un insanabile conflitto, dovuto proprio a malintesi, a pre-giudizi, a emozioni negative inespresse (rabbia, delusione, umiliazione, paura) e così via.
Il fondamento di questo approccio educativo è rappresentato dal c.d. processo di accompagnamento, consistente in strategie di guida, di sostegno e apprendimento, e basato sull’esempio di modelli comportamentali diversi dall’uso della violenza, al fine di far “disimparare” ai giovani l’uso della violenza come modalità ordinaria di relazione.
Il presupposto su cui si basa la mediazione è che la vita sociale sia regolata da conflitti di diversa origine e natura e che questi possano risolversi attraverso un terzo soggetto, scelto e legittimato dalle parti, che in modo “neutro” favorisca una soluzione condivisa e alternativa agli interessi della singola parte.

In particolare, la cornice normativa che fa da sfondo alla mediazione penale minorile 2 è il D.P.R.448/88 all’interno del quale è  esplicitamente prevista l’opportunità della riconciliazione fra autore e vittima di reato con l’art.28 (“sospensione del processo e messa alla prova”).

All’interno di questa misura il minore viene inserito in un percorso di responsabilizzazione centrato su alcune attività educative e risocializzative. A seguito dell’analisi di fattibilità è possibile per alcuni casi, che il minore partecipi ad un percorso di riconciliazione con la vittima del reato.
Un’altra esplicita opportunità è data dall’art. 564 c.p.p. in cui, per reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima delle indagini preliminari, può tentare la riconciliazione tra querelante e querelato. Anche all’interno del procedimento che regola l’affidamento in prova ai servizi sociali della giustizia, è previsto che l’autore di reato si adoperi in favore della vittima.
Altre misure del D.P.R. 448/88 vengono utilizzate come possibili ambiti di operatività della mediazione anche se non espressamente prevista. Gli indici normativi sono l’art.9 (“accertamenti di personalità del minore”), in cui la mediazione è utilizzata per valutare la responsabilità del minore e la consapevolezza delle conseguenze della sua azione; l’art.27 (“assoluzione per irrilevanza del fatto”), dove la mediazione viene utilizzata dal giudice per la valutazione del danno prodotto dal minore nei confronti della vittima; l’art.30 (“libertà controllata”) che è una misura alternativa alla detenzione in cui il giudice può prevedere come attività prevalente che il minore svolga un percorso di mediazione, dopo averne valutato la sua disponibilità insieme al gruppo di mediazione.
Entrando nel merito della mediazione penale, possiamo definirla come un’attività il cui obiettivo è quello di ricomporre il conflitto tra vittima ed autore del reato, attraverso un mediatore che in modo diretto o indiretto mette in comunicazione le domande e i vissuti dei due attori in riferimento all’azione-reato e ai suoi effetti sul piano giudiziario e psicologico.

Questa forma di intervento si è diffusa, a partire dagli anni settanta, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in nord Europa, con numerosi programmi che hanno avuto un notevole successo.

I punti fondamentali su cui si basa la mediazione riguardano:

a) il reato inteso come conflitto tra parti;

b) il sistema-autore vittima come punto focale dell’intervento;

c) l’accordo tra le parti come risoluzione del conflitto;

d) la flessibilità di attuazione delle mediazione dentro e fuori il sistema penale.

Per quanto riguarda il punto sub a), il reato è  considerato come il risultato di un conflitto tra le parti di cui una subisce un danno che ha implicazioni simboliche e materiali. Questa impostazione si differenzia da quella dei tradizionali modelli di giustizia come quello c.d. educativo-trattamentale che considera il reato come il risultato di problemi di personalità da cui la società deve proteggersi o come quello c.d. retributivo in cui il reato è visto come una infrazione delle regole penali che produce un danno alla società.

Quanto al punto sub b), l’intervento è centrato sul confronto fra le parti. In questo modo, l’autore del reato può confrontarsi con la vittima rendendosi conto delle conseguenze della sua azione, attivandosi in senso responsabilizzante verso di lei. La vittima può non solo comprendere i motivi del reato ma anche comprendere meglio le proprie strategie personali e di azione, inoltre può essere parte attiva nel chiedere direttamente all’autore del reato cosa questi può fare per lei. L’intervento assume un’ottica “sistemica”, superando l’orientamento centrato sull’autore di reato.

Quanto al punto sub c), l’accordo è il principale obiettivo della mediazione. Esso rappresenta la ricomposizione del conflitto. L’accordo può essere relativo ad un risarcimento economico, alla riparazione delle conseguenze del reato o alla riconciliazione tra vittima ed autore di reato. Il risarcimento economico viene utilizzato per reati lievi, come piccoli furti; la riparazione delle conseguenze del reato, invece, consiste nello svolgimento di un’attività pertinente nei suoi significati simbolici al danno commesso e viene svolta in favore della vittima. La riconciliazione consiste, per quanto riguarda l’autore di reato, nel confronto diretto con le conseguenze del reato, nel riconoscimento della propria responsabilità, in un ruolo più partecipe nel sistema della giustizia. Per quanto riguarda la vittima, l’obiettivo è la rielaborazione del reato, il contenimento della paura di subire altri reati, il recupero di un ruolo attivo nel sistema della giustizia.

Quanto al punto sub d), un aspetto che, segnatamente nei paesi anglosassoni, ha favorito ed incrementato la partecipazione ai programmi di mediazione è il fatto di potere essere svolta in sostituzione del procedimento giudiziario, come forma di depenalizzazione applicata a reati lievi. La mediazione è prevista durante l’esecuzione del programma risocializzativo della giustizia per i minori autori di reato o come alternativa alla misura penale.

Attraverso la mediazione viene ricomposta la comunicazione fra autore di reato e parte lesa, e quest’ultima viene rivalutata nel proprio ruolo potendo partecipare attivamente alla ricomposizione del conflitto, superando l’esigenza retributiva nei confronti di chi ha commesso il reato. La mediazione penale si integra bene con l’ottica risocializzativa della risposta penale che avrebbe in questo modo un suo rafforzamento e un reale compimento rispetto alla logica retributiva e punitiva.
Anche in tale prospettiva la mediazione rappresenta, senza dubbio. una potenziale risorsa per la cultura del cambiamento della giustizia nel nostro paese, anche se queste potenzialità sono difficili da sviluppare a causa del consolidamento dei sistemi tradizionali di tipo retributivo e sanzionatorio. Anche se ci sono delle difficoltà, vale la pena investire nella direzione della mediazione, in termini di sensibilizzazione culturale ed operativa verso chi intende operare nel settore della giustizia, non solo in campo minorile ma anche in quello degli adulti, per favorire questa opportunità innovativa per il sistema della giustizia.

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Lo Stalking Giudiziario

Lo Stalking Giudiziario

Lo stalking giudiziario è un reato previsto e punito dall’art. 612 bis del Codice Penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Nello stalking giudiziario avviene un ribaltamento dei ruoli, in quanto il carnefice si traveste da vittima e trascina in tribunale la vera parte lesa. In genere avviene quando il coniuge non accetta la separazione o il divorzio, soprattutto se avvengono in seguito a violenze domestiche. Spesso il tutto viene accompagnato con la minaccia di togliere i figli alla controparte.

E’ un vero e proprio stalking nello  stalking e si verifica quando l’ex coniuge, ferito dal trauma di una separazione conclusa male, continua a perseguitare il coniuge o il  compagno/a, non solo con minacce, insulti e aggressioni, ma pensa di potersi affidare ad una giustizia, che in realtà è la “sua giustizia”, che ritiene a suo favore, con continue denunce.
Ciò avviene soprattutto quando si è in presenza di figli che si cerca in tutti i modi di sottrarre, all’ex moglie o all’ex compagna e viceversa, inventando di sana pianta qualsiasi tipo di stratagemma per supportare la tesi delle continue denunce.

Al primo insorgere di queste problematiche consigliamo di rivolgersi immediatamente al nostro Studio www.studiomasile.it al fine di porre in essere tutte quelle attività per acquisire gli elementi di prova per la salvaguardia della propria vita privata e dei propri congiunti.

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