Indagini di preassunzione

Indagini di preassunzione

Cosa sono le indagini di pre assunzione?  Perché consigliamo le indagini di pre assunzione ?

Questa particolarità di servizio consente di monitorare il futuro candidato che in genere viene scelto durante la selezione di un nuovo posto di lavoro e verificare le sue reali  competenze professionali.

Ottenere un colloquio di lavoro? Il curriculum è vuoto! ad esempio non contiene tutte le richieste che l’azienda che sta per assumere richiede. Non convince !

Taluni candidati per attirare l’attenzione cercano di modificare il curriculum che sembra scarno per esempio:

• un periodo di inattività
Alcuni cercano di colmarlo con un’esperienza falsa un lavoro ad interim inventato di sana pianta o di prolungare il periodo del contratto precedente.

• Si esagera sul proprio titolo di studio o addirittura viene inventato
Il livello di istruzione richiesto dalle aziende per alcuni posti di lavoro è sempre più specifico ed elevato a volte certi diplomi vengono inventati, così come talune specializzazioni.

• Sopravalutazione delle competenze linguistiche
Taluni, vanno in vacanza per un determinato  periodo di tempo ad esempio due settimane, in un paese straniero, ciò non significa che il candidato parli perfettamente la lingua con un livello almeno B2.

Un’altra verifica che riteniamo sia molto importante, è quella di valutare insieme con il nostro Cliente quali sono le cause che hanno determinato la scelta di cambiare il posto di lavoro e soprattutto il rapporto professionale e personale che il futuro candidato aveva con i colleghi precedenti. Ad esempio se era una persona introversa, se creava occasioni di litigio con i colleghi, se fa uso o faceva uso di sostanze stupefacenti, assenze ingiustificate, ritardi e finte malattie. 
Le Investigazioni di pre assunzione sono necessarie per verificare l’integrità morale e professionale del futuro candidato.

Quanto premesso, pertanto, è un insieme di indagini che consiste nel raccogliere informazioni analitiche sul candidato da destinare ad attività all’interno della propria struttura, ma soprattutto, verificare se ciò che è stato scritto nel curriculum corrisponde realmente alla realtà.
Le indagini pre assunzione vengono svolte nel pieno rispetto della vigente normativa della Privacy ed in conformità con lo statuto dei lavoratori e riteniamo siano utilissime per prevenire possibili problemi sul posto di lavoro.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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Assegnazione della casa familiare

Assegnazione della casa familiare

Ospitiamo oggi un articolo sull’assegnazione della casa coniugale.

Sovente ci si rivolge al nostro Studio per svolgere delle indagini su chi occupa realmente la casa coniugale. Nella maggior parte dei casi, capita che il nuovo compagno o la nuova compagna vadano a convivere nella ex “casa coniugale”.

Fondamentale in questo caso l’intervento dell’investigatore privato che dimostra il venir meno delle condizioni di assegnazione della casa coniugale da parte del Giudice.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno anche quando il figlio diventa economicamente autonomo, se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente. Potrebbe verificarsi che i figli, volutamente, siano privi di posizione contributiva. Anche in questo caso sarà importante l’intervento dell’investigatore privato che dimostri la reale attività lavorativa dei figli.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Non è raro che un genitore che si appresta a separarsi dal coniuge, fra le varie domande che mi pone, mi chieda anche di sapere a chi verrà assegnata la casa coniugale dopo la separazione.
La domanda è legittima, soprattutto se si pensa che generalmente i coniugi investono in quel bene gran parte dei risparmi di una vita. La domanda è ancora più comprensibile allorquando l’immobile è di proprietà esclusiva proprio del cliente che ha posto la domanda, il quale rischia di perdere la disponibilità della casa anche per vari decenni.

Per rispondere al quesito è bene partire dal dettato normativo. L’articolo 337sexies del CC esordisce precisando che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Quindi, al fine dell’assegnazione della casa coniugale, il primo e principale elemento di valutazione è l’interesse dei figli. Ogni altro elemento di valutazione dovrà essere valutato dal giudice secondariamente rispetto all’interesse dei figli.

Per avere diritto all’assegnazione della casa coniugale è quindi indispensabile che il soggetto che chiede l’assegnazione abbia anche ottenuto l’affido e la collocazione dei figli non economicamente indipendenti. La Corte di Cassazione ha precisato che l’assegnazione della casa “è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti” (Ord. 24254/18).

L’orientamento prevalente ritiene che non sia possibile assegnare la casa coniugale al genitore che non sia anche affidatario o collocatario dei figli.
Pertanto, è chiaro che lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere i figli che si trovano nella fase di separazione dei genitori, in quanto ritenuti i soggetti più deboli della famiglia.
Una volta chiarito l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale, il genitore non assegnatario, ma proprietario o comproprietario dell’immobile, immancabilmente chiede “ma quando potrò rientrare in casa?”.

Il provvedimento di assegnazione perde efficacia quando il genitore collocatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o inizi una nuova convivenza more uxorio, ovvero, contragga nuovo matrimonio.
L’ulteriore caso in cui può chiedersi la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è quello più frequente in cui cessa definitivamente la convivenza della prole col genitore assegnatario. Questo è il classico caso in cui i figli, oramai cresciuti, escano dal nucleo familiare d’origine per formarne uno nuovo.

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Il collocamento prevalente presso il padre

Il collocamento prevalente presso il padre

Dopo aver pubblicato su l’affido condiviso a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano, vogliamo affrontare un argomento abbastanza “spigoloso” in giurisprudenza, ovvero il collocamento prevalente presso il padre.

 

Anche se non apertamente, è orientamento dei Tribunali l’affido condiviso oppure collocare i figli minori presso la madre, talvolta, ritenuta più idonea e attenta alle esigenze dei minori quando la coppia si separa o cessa la convivenza.

La Suprema Corte, ha ritenuto opportuno specificare che non si tratta di una “preferenza”, anche se vi è una netto orientamento in tal senso, ma bensì, la collocazione presso il padre, avviene nel caso in cui la madre venga ritenuta inidonea e di pregiudizio per la crescita dei figli minori.
A prescindere dal principio della bi genitorialità, come può essere dimostrata l’inidoneità della madre? E’ chiaro che devono essere acquisiti tutti gli elementi di prova che dimostrino che la madre non è in grado di svolgere i propri compiti sia per quanto riguarda la sfera affettiva, ovvero: attenzione, comprensione educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto con il padre che in qualche modo può essere emarginato dall’ex coniuge o dall’ex compagno.

Una volta che verranno effettuate tutte le indagini del caso, nella fattispecie, una relazione dettagliata da parte dell’ investigatore privato, e sulla base degli elementi acquisiti, si potrà proporre all’Autorità competente la collocazione presso il padre al fine di assicurare il recupero del rapporto, pregiudicato talvolta da lunghe interruzioni dovute all’atteggiamento da parte della madre nei confronti dell’ex o con atti ostruzionistici.

Sono sempre più frequenti i casi in cui i giudici hanno ritenuto di dover assegnare i minori figli al padre nel momento in cui la madre ostacola, in qualche modo il diritto di visita o comunque “utilizza” i figli come strumento di vendetta nei confronti del padre, quale ad esempio l’alienazione parentale che rientra, in taluni casi, nelle patologie psicologiche.

Ogni minore ha diritto a crescere con entrambi i genitori ma la collocazione può e deve essere modificata quando uno dei due ex coniugi o ex compagni ostacoli le relazioni parentali.

Certuni, tuttavia considerano che il collocamento prevalente presso il padre venga considerata come una “punizione” nei confronti del genitore che è palesemente affetto dalla sindrome di alienazione parentale.

Una recente ordinanza della Suprema Corte ha stabilito il collocamento di una figlia minore presso il padre, in quanto era stato dimostrato che il padre era in grado di creare un rapporto positivo con la prole rispetto alla madre considerata inidonea ad assicurare una regolarità educativa e di vita.

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L’affido condiviso, cos’è e come funziona

L’affido condiviso, cos’è e come funziona

AFFIDO CONDIVISO, COS’E’ E COME FUNZIONA

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Mi è capitato spesso di ricevere in studio dei genitori separati che chiedevano di avere l’affido condiviso dei figli minori, così da tenere i figli pari tempo con l’altro genitore e,  conseguentemente, non versare alcun assegno di mantenimento.
Detta domanda è errata in quanto frutto di una cattiva interpretazione della legge sull’affido dei figli.

È quindi opportuno chiarire cos’è e come funziona l’affido dei minori nel nostro ordinamento.

Premesso che l’istituto dell’affido non riguarda i figli maggiorenni, è importante ricordare che è preciso dovere dei genitori prendere le decisioni sull’educazione, sulle cure, sulla scuola, indirizzo religioso, e su tutte le questioni rilevanti della vita dei minori.

Quindi, l’affido condiviso è la capacità di assumere in condivisione fra i genitori tutte le decisioni inerenti la crescita e lo sviluppo del figlio minore fino a quando quest’ultimo non avrà computo 18 anni.
Fino a quell’età entrambi i genitori sono chiamati a decidere congiuntamente, cioè insieme, tutte le decisioni inerenti la vita del minore, quali, l’indirizzo scolastico, quello religioso, ecc.

A nessun genitore è dato il diritto di assumere decisioni importanti senza il consenso dell’altro genitore.
È chiaro che il disposto normativo presuppone che vi sia un corretto e rispettoso dialogo fra i genitori separati. Per assumere le importanti decisioni sulla vita dei figli, deve esserci un confronto costruttivo fra genitori.
Purtroppo, questo non sempre accade. Spesso i genitori che si separano sono animati da sentimenti negativi, desideri di vendetta o riscatto e, soprattutto, non dialogano fra loro. In questo contesto è difficile, se non impossibile, condividere le scelte educative dei figli. Anzi, non di rado ho visto delle decisioni assunte da un genitore senza alcun rispetto per i figli ma prese unicamente per fare un dispetto all’altro genitore. Non c’è bisogno di aggiungere che detta condotta è censurabile sotto tutti i profili.
Nella crescita ed educazione di un minore è fondamentale anche la coabitazione, perché l’interno delle mura domestiche rappresenta il primo e più importante esempio educativo per un figlio. Quest’ultimo assorbe e riporta l’esempio ricevuto in casa. Quindi, nel caso di famiglia unita, il minore seguirà il duplice esempio del padre e della madre, mentre nel caso di genitori separati e non collaborativi il piccolo avrà il prevalente esempio del solo genitore convivente.
A tal proposito, deve evidenziarsi che benchè la riforma normativa abbia introdotto la regola generale dell’affido condiviso, i casi di affido esclusivo sono rari, la legge nulla dice sul luogo in cui il minore dovrà vivere materialmente.
Preso atto di questa lacuna, la giurisprudenza ha creato la figura del genitore collocatario, ossia del genitore presso il quale il minore dovrà risiedere in modo prevalente e presso il quale avrà la residenza anagrafica.
Il giudice, quindi, è chiamato a decidere presso quale genitore il minore dovrà soggiornare in via prevalente.
Pertanto, riportandoci alla premessa iniziale, bisogna ricordare che affidamento condiviso non significa necessariamente tenere i figli al 50% per ciascun genitore. Anzi, nella maggior parte dei casi ciò non avviene, il minore sarà collocato, ossia risiederà, in via permanente presso un genitore, lasciando all’altro il diritto di fargli visita secondo le regole che verranno disposte dal giudice.
Si è accennato al fatto che solo di rado il giudice dispone l’affido esclusivo in quanto vige la regola generale dell’affido condiviso. Tuttavia, se il giudice ravvede determinate condizioni lesive per l’interesse del minore, egli potrà affidare i figli minori ad un solo genitore.

Ad esempio, se un genitore vive lontano dal figlio e lo vede raramente, se ha trascurato i propri doveri educativi e di mantenimento verso il figlio, se si è disinteressato del figlio, omettendo di frequentarlo, se si è reso responsabile di condizionamenti negativi sul figlio nei confronti dell’altro genitore, se impedisce all’altro di svolgere i propri compiti genitoriali, se impedisce il rapporto tra il figlio e l’altro genitore.
Ovviamente in questo caso, il giudice deve motivare le ragioni in base alle quali ha disposto l’affidamento esclusivo.

Detta decisione comporta che il genitore escluso dall’affido non avrà alcun potere decisorio sulle scelte del figlio che verranno assunte dal solo genitore affidatario.
Tuttavia, il genitore escluso dall’affido è comunque obbligato all’osservanza dei doveri verso il figlio.
Egli dovrà ugualmente provvedere al mantenimento dei figli e dovrà vigilare sulle scelte dell’altro genitore.
Il genitore che intendesse chiedere l’affido esclusivo dovrà rivolgersi al giudice mediante l’assistenza di un avvocato competente in materia.
Il compito di quest’ultimo è fondamentale in quanto, l’avvocato deve valutare se sussistono le condizioni per la domanda e sconsigliare detta richiesta se questa è contraria all’interesse del minore.

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Molestie sessuali sul luogo di lavoro

Molestie sessuali sul luogo di lavoro

LE MOLESTIE SESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO

C’è voluto del tempo per trovare il coraggio di spezzare le catene e lasciare fluire la voce, quel grido di dolore che arriva da chi si è sentito violare nell’intimo, da chi ha visto venir meno il senso della propria dignità.

Oggi pubblichiamo un articolo a cura della blogger dott.ssa Cristiana Sarritzu sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro. 

Fondamentale in questo contesto l’acquisizione degli elementi probatori da parte dell’investigatore privato. Se siete vittime di molestie sessuali non esitate a contattare il nostro Studio, troveremo il modo per risolvere definitivamente il problema.

Le molestie sessuali sul lavoro sono l’altra faccia della violenza, creano un ambiente di lavoro intimidatorio e umiliante. Qualsiasi comportamento indesiderato a connotazione sessuale è considerato giuridicamente una molestia sessuale: battute a sfondo erotico, ricatti: ”Non ti assumo, non ti concedo le ferie se non sei gentile con me”; 

promesse, implicite o esplicite di agevolazioni e privilegi o di avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali, minacce o ritorsioni in seguito al loro rifiuto, contatti fisici indesiderati o inopportuni, apprezzamenti verbali sul corpo, affissione o esposizione di materiale pornografico sul luogo di lavoro anche in forma elettronica, sono tutti esempi di molestie sessuali.

La condizione sociale e culturale femminile mostra tante criticità. Il timore di restare senza lavoro o con una carriera bruciata, il timore di non essere credute, condiziona la decisione di denunciare o meno la molestia subita. Le donne hanno difficoltà a ribellarsi per tutta una serie di motivi: è difficile raccogliere le prove o trovare i testimoni, spesso non vengono credute e finiscono col pensare che siano state loro a travisare i fatti.
Per mettere un freno a tale fenomeno nel 2016 le parti sociali, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno siglato un’intesa che recepisce l’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, raggiunto nel 2007 dalle rispettive rappresentanze a livello europeo.

In coerenza con i principi enunciati nell’Accordo Quadro, l’intesa riafferma che le molestie o la violenza nei luoghi di lavoro sono inaccettabili e vanno denunciate, sottolineando che le imprese e i lavoratori hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali.

Non bisogna dunque restare in silenzio, si possono adottare alcune strategie. E’ importante parlarne con le colleghe o i colleghi di fiducia per cercare insieme una soluzione anche extragiudiziale al problema, poi raccogliere le prove, tenerle scritte su un diario, conservare messaggi, email, lettere, registrare le telefonate.

Ci si può avvalere anche dell’aiuto, se presente nelle aziende pubbliche o private, della consigliera di fiducia, una figura super partes, chiamata all’ascolto e al dialogo dei dipendenti oggetto di molestie o discriminazioni sessuali, per offrire una consulenza e assistenza gratuita a tutela della dignità e del rispetto delle persone che lavorano.

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