Il ruolo e la funzione del consulente tecnico

Il ruolo e la funzione del consulente tecnico

Il ruolo del consulente tecnico non deve essere confuso con quello dell’investigatore privato.

Nel processo penale il consulente tecnico e l’investigatore privato hanno ruoli ben distinti e separati ma il più delle volte interagiscono tra di loro.
Il Consulente Tecnico deve essere nominato ogni volta che l’investigatore privato o il difensore ritengono sia necessario.
La nomina del consulente tecnico richiede una particolare attenzione, in quanto il difensore, talvolta, di concerto con l’investigatore privato, devono redigere l’atto di nomina, formulando con esattezza il quesito che si intende porre al consulente tecnico.

Una erronea consulenza, può indurre il Giudice del merito ad un errore giudiziario.

Quali sono i compiti di un consulente tecnico e quali le sue finalità ?

Il fine non è quello di fornire una “stampella” , all’investigatore privato o al difensore, bensì un supporto di conoscenze tecniche ad entrambi per poter affrontare la fattispecie concreta e sostenere la tesi difensiva dell’avvocato.

Si pensi ad esempio alla consulenza tecnica nel caso di incidente stradale, dove il conducente viene accusato di omicidio stradale. In questo caso la nomina di un consulente tecnico si rende assolutamente necessaria per stabilire la dinamica dell’incidente, mentre, l’investigatore privato potrà supportare il consulente tecnico nel caso di false dichiarazioni rese dai testimoni.

Nel corso degli anni la nostra Agenzia Investigativa ha analizzato, in più di una occasione, problematiche relative al caso di sinistri stradali mortali proprio con l’ausilio del consulente tecnico, nella fattispecie un ingegnere.

Il risultato è stato ottimo, la conseguenza: “assoluzione del presunto autore del reato perché il fatto non sussiste”.

Sia l’investigatore privato che il consulente tecnico, sul deontologicamente corretto , non possono e non devono assolutamente esprimere una valutazione che sia favorevole alla tesi difensiva del difensore e quindi avere un interesse di parte ma devono concordare la tesi difensiva con il difensore e attenersi scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni di entrambi i professionisti e quindi:

  1. Attenersi alle disposizioni di legge sulle indagini difensive
  2. Avvalersi di personale competente  nell’espletamento dell’incarico professionale conferito
  3. Acquisire la documentazione necessaria
  4. Concordare la linea difensiva con l’investigatore privato

Qualora la consulenza tecnica abbia un risultato sfavorevole, il consulente dovrà riferire sia all’investigatore privato che al difensore per poter concordare insieme una nuova attività difensiva alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti.

La nostra Agenzia Investigativa, collaborando con i più importanti studi legali e con professionisti di spessore è in grado di poter fornire le indicazioni necessarie per poter operare la scelta dei consulenti tecnici più indicati per ogni singola fattispecie concreta.

Non esitate a contattarci, sapremo darvi le indicazioni necessarie per poter interagire sia con il difensore che con l’eventuale consulente tecnico che possa supportarvi.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Il furto dei segreti commerciali

Il furto dei segreti commerciali

Furto dei segreti commerciali da parte del concorrente. Quali tutele consiglia la nostra Agenzia di Investigazioni?

Una problematica estremamente delicata che riguarda le imprese e quindi la loro competitività nell’ambito dei reati informatici e non, è il furto dei segreti commerciali.
In genere questo reato viene commesso dai dipendenti infedeli e classificato nella categoria delle indagini che la nostra Agenzia di Investigazioni annovera tra le fattispecie dedicate alla sicurezza industriale e controspionaggio, annoverate come “Personale Infedele

  1. Hai subito l’imitazione servile di un tuo prodotto ? 
  2. Hai subito il compimento di atti idonei a creare confusione con i tuoi prodotti ?
  3. Hai subito La diffusione di notizie e apprezzamenti sui tuoi prodotti che determinano il discredito ?

Il furto di segreti commerciali, trova all’interno del nostro ordinamento giuridico una specifica disciplina.

Si tratta infatti di una fattispecie di reato che si concretizza come una reale minaccia interna all’azienda.

In un ottica di prevenzione, consigliamo di rivolgersi alla nostra Agenzia di Investigazioni per una consulenza sul furto di segreti commerciali. L’ordinamento giuridico tipicizza e sanziona il furto di segreti commerciali sia sul piano penale e sia su quello civile relativamente al risarcimento del danno.

Dopo aver acquisito gli elementi di prova necessari che dimostrino la violazione e l’utilizzo illecito dei segreti commerciali, la nostra Agenzia Investigativa farà in modo che il legittimo detentore, in possesso di tali elementi probatori giudizialmente validi, possa ottenere dal Tribunale una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo illecito, i segreti sottratti, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, in più di una occasione, la nostra Agenzia di Investigazioni in 50 anni di attività si è occupata di intervenire su azioni che riguardavano il discredito avvenuto conseguentemente al furto di liste clienti da parte dei dipendenti.

Quali sono le tutele quando si è vittima del furto di segreti commerciali?

La lista clienti rientra nella fattispecie dei segreti aziendali. Una specifica azione preventiva da parte della nostra Agenzia di Investigazioni ti consentirà di evitare che si verifichino problematiche di furto.

Uno sguardo alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione:

La Suprema Corte di Cassazione si è occupata recentemente di un caso di furto di segreti commerciali compiuto dal dipendente infedele nei confronti del proprio datore di lavoro. Il concorrente di quest’ultimo aveva tratto vantaggio dalla condotta illecita tenuta dal lavoratore.

Gli ermellini hanno qualificato tale comportamento come atto di concorrenza sleale, in quanto, il competitor, aveva beneficiato del così detto furto dei segreti commerciali compiuto dal dipendente, impossessandosi del portafoglio clienti del proprio concorrente.

Gli articoli 2599 c.c. e 2600 c.c. disciplinano l’accertamento dei fatti materiali di concorrenza sleale che possono dare luogo ad una serie di conseguenze contro il competitor scorretto qualora venga dimostrato in giudizio il dolo del predetto competitor, con una serie elementi probatori acquisiti da parte della nostra Agenzia di Investigazioni nel corso delle indagini relative al caso concreto.

In particolare le indagini della nostra Agenzia di Investigazioni per quanto riguarda la fattispecie relativa al furto di segreti commerciali dovranno essere indirizzate ed utilizzate nel corso del giudizio sia penale che civile per far si che si ottengano i seguenti risultati:

  1. Inibitoria della continuazione degli atti di concorrenza sleale
  2. Assunzione da parte del Giudice dei provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare gli effetti delle predette condotte
  3. Obbligo del concorrente sleale di risarcire il danno causato al proprio competitor qualora gli atti di concorrenza sleale siano stati commessi con dolo o colpa – la quale deve essere provata.

Da 50 anni la nostra Agenzia Investigativa si occupa della tutela dei segreti commerciali, non esitare a contattarci anche per una semplice consulenza.

Saremo al tuo fianco per aiutarti a risolvere il problema.

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La tutela dei segreti commerciali

La tutela dei segreti commerciali

La tutela dei segreti commerciali, lo spionaggio ed il controspionaggio industriale: un fenomeno da non sottovalutare, in crescita anche nelle piccole realtà imprenditoriali.

Partiamo innanzitutto dalla definizione dei segreti commerciali. I segreti commerciali sono quelle informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al controllo del loro detentore.

Queste informazioni devono essere:

  1. Segrete e quindi non generalmente note o facilmente accessibili a tutti
  2. Abbiano valore economico in quanto sono segrete
  3. Devono essere sottoposte da parte delle persone preposte al controllo a misure di sicurezza adeguate per mantenerle segrete
Tra le news della riforma del 2018, “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 7/6/2018, il decreto legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018, in vigore dal 22 giugno dello stesso anno, viene sanzionata: 

“l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali sono illeciti anche quando il soggetto viene a conoscenza di segreti commerciali ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizza o rivela in modo illecito”.

Anche la sola rivelazione illecita di semplici informazioni commerciali comporta un illecito in quanto genera un danno economico a carico dell’impresa.
La nostra Agenzia Investigativa è in grado di prevenire e circoscrivere il problema che in ogni caso, comunque, richiede un preventivo sforzo di diligenza da parte del detentore del know-how, dapprima nell’individuare le informazioni
oggetto di tutela e poi nel mantenerle segrete.

Dopo aver acquisito gli elementi di prova necessari che dimostrino la violazione e l’utilizzo illecito dei segreti commerciali, la nostra Agenzia Investigativa farà in modo che il legittimo detentore, in possesso di tali elementi probatori giudizialmente validi, possa ottenere dal Tribunale una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo illecito, i segreti sottratti, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno.

E’ opportuno ricordare che ai rimedi del diritto civile, come si è detto, si affiancano le sanzioni penali: il D.lgs. 63/18 ha novellato anche l’art. 623 c.p. – ora rubricato “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali” – che punisce con la reclusione fino a due anni non solo chi rivela a terzi o utilizza i segreti commerciali appresi in ragione della sua attività lavorativa o professionale, ma anche chi ha acquisito in modo abusivo tali segreti e poi a sua volta li rivela o utilizza.

Tale reato è procedibile a querela di parte entro 90 giorni dalla scoperta e, dopo la consegna del dossier da parte della nostra Agenzia Investigativa, supportato quindi da tutti gli elementi acquisiti nel corso delle attività di indagini.

Ulteriore novità, riguarda un’aggravante speciale, riscontrata in più di una occasione dalla nostra Agenzia Investigativa, proprio in tema di controspionaggio e antisabotaggio industriale e si riferisce al fatto commesso tramite qualsiasi strumento informatico. Nel verificarsi di tale fattispecie, può essere contestato anche il reato previsto dall’art. 615 ter c.p., la violazione del cosi detto “domicilio informatico”.

La norma sanziona chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza quindi, si introduce contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Da non sottovalutare l’ingiusto arricchimento ottenuto dall’autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale.

Da 50 anni la nostra Agenzia Investigativa si occupa della tutela dei segreti commerciali, non esitare a contattarci anche per una semplice consulenza.
Pochi accorgimenti saranno utilissimi per prevenire o risolvere definitivamente il problema.

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Le indagini difensive dell’investigatore privato

Le indagini difensive dell’investigatore privato

Le indagini difensive dell’investigatore privato, ruolo e funzione

E’ bene premettere che l’investigatore privato, riveste per il difensore, lo stesso ruolo che la polizia giudiziaria, riveste per le indagini condotte dal pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.
L’avvocato, in certi casi, può delegare l’investigatore privato per lo svolgimento di alcune attività difensive.

Quali sono le modalità di esecuzione dell’incarico professionale relativo alle indagini difensive ?

Dopo la nomina e quindi la delega da parte dell’avvocato, lo Studio Masile, riferirà costantemente al difensore sulle attività svolte, in particolare sulle indagini che devono essere svolte o meno nelle fase relativa alle investigazioni difensive nella trattazione del processo penale.

Tra i più importanti indichiamo:
1) L’invito a rendere dichiarazioni ai sensi degli articoli 190, 327 bis e 391 bis e ss del cpp
2) Verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti
3) Verbale di accertamento dello stato dei luoghi
4) Istanza di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 391 septies e 391 decies co.II c.p.p.

L’investigatore privato, nella fattispecie, la nostra Agenzia Investigativa, nella fase “preliminare” delle indagini, si deve attiene scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni del difensore, in quanto, la sua funzione è quella di collaborare con l’avvocato nella formazione della prova nella fase dibattimentale e quindi di rendere chiari ed inconfutabili tutti gli elementi di prova acquisiti.

La nostra Agenzia Investigativa è autorizzata dall’Ufficio Territoriale del Governo a svolgere le indagini difensive secondo la normativa prescritta dal Codice di Procedura Penale

Quest’ultimo prevede il ruolo e la funzione dell’investigatore privato e si attiene scrupolosamente a tutte le norme di legge sulle predette indagini, ivi comprese quelle in materia di tutela dei dati personali e del segreto professionale.

Lo svolgimento delle attività delegate all’investigatore privato, verrà sempre monitorata insieme all’avvocato e/o al cliente che ha conferito lo specifico l’incarico professionale, proprio per evitare che si verifichino ritardi o inadempimenti nell’esecuzione.

Nelle prossime news affronteremo gli argomenti tecnici relativi alle investigazioni difensive e le modalità di reperimento degli elementi probatori finalizzati a tale tipo di attività, ivi compresa anche la consulenza criminologica psicologica e personologica, nell’ambito delle predette indagini.

Per eventuali consulenze potete contattare il nostro Studio, il quale, è in continuo contatto con i più importanti studi legali in Italia ed all’estero.

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Tipologie di disturbi della personalità

Tipologie di disturbi della personalità

Oggi inauguriamo una rubrica a cura della Criminologa (CIIE) Maria Elena MASILE specialista in Psicologia Investigativa, Analisi Comportamentale, Criminal Profiling applicato, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, Analista della scena del crimine. Si parlerà delle varie tipologie di disturbi della personalità.

La ringraziamo per la sua preziosa collaborazione con il nostro Studio.

TIPOLOGIE DI DISTURBI DELLA PERSONALITA’

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Un disturbo di personalità è definito come un pattern di risposte emotive, cognitive e comportamentali che deviano rispetto alle aspettative.

Un disturbo di personalità è definito come un pattern di risposte emotive, cognitive e comportamentali che deviano rispetto alle aspettative.

I disturbi della personalità inficiano la regolarità della vita di chi ne soffre e, talvolta, anche della collettività. Variano notevolmente nelle loro manifestazioni, ma si ritiene che tutti siano causati da una combinazione di fattori genetici e ambientali. Iniziano a manifestarsi talvolta nell’ infanzia o più comunemente durante l’adolescenza o l’inizio dell’età adulta. La diagnosi è clinica, lo standard di trattamento è la psicoterapia ma può essere anche accompagnata da una terapia farmacologica nei casi più gravi.

Il DSM-5 raggruppa i 10 tipi di disturbi di personalità in 3 clusters (A, B, e C), sulla base di caratteristiche simili.

Il cluster A è caratterizzato dall’apparire strano o eccentrico.

Esso comprende i seguenti disturbi di personalità con le loro caratteristiche distintive:

  • Paranoide: forte sospettosità e diffidenza nei confronti degli altri, vissuti come ostili e malevoli, che persiste anche in assenza di reali minacce.
  • Schizoide: distacco dalle relazioni sociali e una gamma ristretta di espressioni emotive in situazioni interpersonali.
  • Schizotipico: disagio acuto e ridotta capacità di relazioni intime, insieme a distorsioni cognitive o percettive ed eccentricità nel comportamento.
Il cluster B è caratterizzato da comportamenti drammatici, emotivi, o stravaganti:
  • Antisociale: irresponsabilità sociale, disprezzo per gli altri, inganno e manipolazione degli altri per guadagno personale.
  • Borderline: intensa instabilità e conflittualità nelle relazioni interpersonali, paura dell’abbandono, disregolazione emotiva, comportamenti autolesivi e impulsività.
  • Istrionico: emotività eccessiva e pervasiva e marcati comportamenti seduttivi volti alla ricerca di attenzioni.
  • Narcisistico: grandiosità di sé, necessità di adulazione e mancanza di empatia.
Il cluster C è caratterizzato da comportamenti ansiosi o paurosi:
  • Evitante: profondo senso di inadeguatezza nella vita di relazione, con un enorme timore delle critiche, della disapprovazione altrui e di esclusione.
  • Dipendente: arrendevolezza e necessità di essere accudito.
  • Ossessivo-Compulsivo: perfezionismo e rigidità.

Questi possono condizionare la nostra vita sociale, le relazioni che intercorrono in ambito lavorativo, sentimental e nelle amicizie.

È importante conoscerli e riconoscerli, per questo li affronteremo singolarmente negli articoli che verranno.

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