Dipendenti Pubblici Assenteisti, Ruolo e funzione dell’investigatore privato
Il datore di lavoro pubblico può rivolgersi all’investigatore privato per verificare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente?
Ebbene SI.
Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Il controllo, tuttavia, non deve essere diretto a verificare l’esecuzione delle prestazioni lavorative ma la causa dell’assenza del dipendente.
La Cassazione ha avuto modo di chiarire che è possibile rivolgersi all’agenzia investigativa nel caso via sia solo il sospetto o l’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia assente dal posto di lavoro per dedicarsi ad altre attività, ad esempio, assenza dal posto di lavoro per attività
hobbistiche e quindi una finta malattia, richiesta del permesso sindacale per organizzare eventi ludici e/o sportivi, utilizzo illecito della legge 104 e quant’altro.
Al di fuori delle casistiche sopracitate, è vietato l’utilizzo di agenzie investigative.
Tali attività non possono essere delegate per nessun motivo agli istituti di vigilanza privata e pertanto a guardie giurate che non hanno nessun tipo di legittimazione per poter svolgere questi controlli. Nel qual caso si verificherebbe la fattispecie di reato di esercizio abusivo della professione.
A stabilirlo è lo statuto dei lavoratori che agli articoli 2, 3 e 4 delimita il campo entro cui il datore può vigilare sull’attività dei dipendenti.
In particolare, lo stesso può avvalersi di guardie giurate (articolo 2), ma solo per la contestazione di condotte che minacciano il patrimonio aziendale, (articolo 3)
Il codice civile all’articolo 2104, disciplina “la diligenza del prestatore di lavoro” afferma che il prestatore di lavoro è soggetto al potere di direzione e controllo sull’attività svolta, direttamente dal datore o dai preposti superiori gerarchici.
In questo contesto, si inserisce la recente sentenza, ovvero il licenziamento per motivi disciplinari.
Il dipendente si era dedicato in orario di lavoro ad altre attività.
Condannato sia in primo che in secondo grado il lavoratore ha ricorso in Cassazione contestando nel giudizio di legittimità l’inutilizzabilità degli elementi di prova ottenuti grazie all’attività dell’agenzia investigativa, a suo dire, contraria allo Statuto dei lavoratori.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pienamente condiviso l’orientamento del giudice di appello nel ritenere il controllo in esame diretto “non a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, ma le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro, riguardanti il mancato svolgimento dell’attività lavorativa”.
Il dedicarsi ad attività extra in orario di lavoro è considerato di gravità tale da non essere soggetto alle limitazioni previste dallo Statuto dei lavoratori.
E’ fondamentale sottolineare come le dichiarazioni testimoniali dell’investigatore privato possono essere ammesse in giudizio, per dimostrare la liceità dei controlli. Il datore può altresì allegare in giudizio le relazioni dell’Agenzia investigativa.
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